'Ndrangheta nel Vibonese, imputato scarcerato (NOME)
La decisione accoglie l’istanza della difesa e valorizza le sopravvenienze processuali e le condizioni di salute

Dopo la sentenza di primo grado che ha escluso il reato associativo, il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto la revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di Michele Silvano Mazzeo, ordinandone l’immediata liberazione, salvo che non risulti detenuto per altra causa.
Il provvedimento è stato adottato dal collegio presieduto dal dott. Luca Brunetti e depositato il 3 luglio 2026, a pochi giorni dalla sentenza del 1° luglio con cui lo stesso Tribunale aveva definito il giudizio di primo grado. In quella decisione, Mazzeo era stato assolto dall’accusa di associazione a delinquere (capo 1), mentre era stato ritenuto responsabile per altri episodi contestati (capi 4, 5 e 8), con l’esclusione di alcune aggravanti inizialmente ipotizzate.
La nuova decisione arriva a seguito dell’istanza presentata dalla difesa (rappresentata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Pamela Tassone) il 2 luglio 2026 e si fonda su una rivalutazione complessiva del quadro cautelare alla luce delle sopravvenienze processuali. Secondo quanto si legge nel provvedimento, il collegio ha preso atto del mutamento del quadro probatorio determinato dalla sentenza di assoluzione dal reato associativo, elemento che ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari ancora in essere.
I giudici hanno inoltre richiamato le condizioni di salute dell’imputato, già documentate agli atti, che, unitamente al nuovo assetto processuale, hanno contribuito a una diversa valutazione della proporzionalità della misura restrittiva. Nella motivazione viene anche menzionato un precedente provvedimento della Corte d’Appello di Caltanissetta, che in altro procedimento aveva già disposto la sostituzione della misura detentiva con gli arresti domiciliari, con applicazione del controllo elettronico.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto venute meno le “concrete e attuali esigenze cautelari” che giustificavano il mantenimento della custodia in carcere con riferimento al capo 5 dell’imputazione, disponendo quindi la cessazione della misura.
Resta fermo che la posizione dell’imputato dovrà essere definitivamente valutata nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
