Rinascita, "fermato" il tempo per evitare la scarcerazione degli imputati
Il collegio giudicante del maxi processo Rinascita Scott ha concesso la sospensione dei termini di custodia cautelare. Sin dalla prima udienza, infatti, il problema principale per la Procura è stata quella di non far durare troppo il procedimento giudiziario. Soprattutto a seguito della dichiarazione di un nuovo collaboratore di giustizia che ha informato gli inquirenti della strategia della 'ndrangheta: allungare i tempi del processo così da poter ottenere la scarcerazione in attesa della sentenza. Per questa ragione, nell'udienza di ieri, il collegio dei giudici - formato dal presidente Brigida Cavasino e, a latere, Gilda Romano e Claudia Caputo - ha accolto la richiesta della Procura di sospensione dei termini di custodia cautelare, bloccando temporaneamente la clessidra ed evitando così una potenziale scarcerazione causata dal trascorrere del tempo.
Processo "particolarmente complesso". Tale possibilità è prevista del codice di procedura penale quando si trattano processi "particolarmente complessi". Nel caso di specie, ha spiegato il giudice Cavasino, la complessità deriva dal numero di imputati, di testimoni, delle numerose intercettazioni da trascrivere (circa 24mila) e in generale dall'imponente istruttoria dibattimentale che caratterizza, inevitabilmente, un maxi processo.
Rigettata l'inutilizzabilità dei testimoni. All'inizio dell'udienza, inoltre, l’avvocato Paride Scinica - difensore del boss Luigi Mancuso, imputato principale di Rinascita Scott - aveva chiesto l’inutilizzabilità delle prove testimoniali, sia dei testimoni già ascoltati che dei successivi. Questo perchè a carico di Mancuso c’erano 9 procedimenti riaperti, tra il 2018 e il 2019, dopo essere stati archiviati. Di questi il legale aveva avuto conoscenza dalla Procura solo del reato, il famoso 416 bis (associazione di tipo mafioso), ma non dei fatti contestati. Da qui il riferimento a una decisione della Cassazione secondo la quale se le prove si riferiscono a fatti per i quali è intervenuta l’archiviazione allora si configura un’ipotesi di inutilizzabilità. Il collegio giudicante, dopo un'attenta valutazione, ha però respinto la richiesta.
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