Provincia Vibo: Cassazione rettifica errore materiale su candidabilità presidente
Modificato il dispositivo su Andrea Niglia del marzo scorso in accoglimento dei rilievi della difesa. La Suprema Corte annulla con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro
di GIUSEPPE BAGLIVO
Resta al suo posto il sindaco di Briatico e presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, e la "partita" ritorna alla Corte d'Appello di Catanzaro dinanzi alla quale il Ministero dell'Interno dovrà ora riassumere la causa con la quale ha appellato il verdetto del Tribunale civile di Vibo Valentia favorevole all'ex consigliere comunale di Briatico (dal maggio 2014 rieletto primo cittadino e quindi poi ad ottobre dello stesso anno presidente della Provincia). Proprio in tale ultima veste - consigliere comunale di minoranza al Comune di Briatico, dimessosi nel marzo 2011 - Andrea Niglia era comparso dinanzi al Tribunale civile di Vibo Valentia in quanto il Ministero dell'Interno ne aveva chiesto l'incandidabilità per il primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Consiglio comunale di Briatico (2011,) ritenendolo responsabile - al pari di altri amministratori - di tale scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi.

Primo verdetto favorevole a Niglia ma non a quattro ex amministratori. In primo grado il Tribunale civile di Vibo Valentia aveva respinto la richiesta del Ministero dell'Interno e, entrando nel merito delle contestazioni, aveva ritenuto gli ex consiglieri comunali di Briatico Andrea Niglia e Milena Grillo non responsabili dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Briatico. Al contrario, la proposta di incandidabilità del Ministero dell'Interno era stata accolta nei confronti dell'x sindaco di Briatico, Francesco Prestia, dell’ex vicesindaco Massimo La Gamba e degli ex assessori comunali Domenico Marzano e Gennaro Melluso, tutti ritenuti responsabili con le loro condotte dello scioglimento per mafia degli organi elettivi dell'ente.

Improcedibilità in Appello a Catanzaro. Contro tale verdetto di primo grado del Tribunale civile di Vibo Valentia avevano fatto ricorso sia tre amministratori dichiarati incandidabili (Massimo La Gamba, Domenico Marzano e Gennaro Melluso, mentre Francesco Prestia non aveva appellato il vedetto), sia il Ministero dell'Interno per Andrea Niglia e Milena Grillo nei confronti dei quali ne ha chiesto l'incandidabilità contestando le conclusioni a cui sono giunti i giudici vibonesi. La Corte d'Appello di Catanzaro non si è però pronunciata nel merito per nessuno degli ex amministratrori, dichiarando per tutti "l'improcedibilità" della richiesta del Ministero dell'Interno sulla scorta di un'interpretazione della legge sull'incandidabilità secondo la quale tutti gli ex amministratori avevano già comunque scontato un turno di incandidabilità non presentandosi alle elezioni che, nel frattempo, si sono svolte in Comuni diversi da quello di Briatico.

La Cassazione sull'appello del Ministero dell'Interno. Avverso tale verdetto di "improcedibilità" della Corte d'Appello di Catanzaro ha quindi presentato ricorso in Cassazione il Ministero dell'Interno sostenendo che la norma sull'incandidabilità va intesa nel senso che ogni amministratore ritenuto responsabile dello scioglimento degli organi elettivi di un Comune per infiltrazioni mafiose deve scontare un turno di incandidabilità non solo in Comuni diversi dal proprio, ma per ogni elezione successiva allo scioglimento del Consiglio. Quindi sia nel proprio Comune di appartenenza, quanto pure alle prime elezioni provinciali e regionali. Tali tesi è stata nel marzo scorso accolta dalla Cassazione nelle motivazioni del suo verdetto, ma contraddetta poi nel dispositivo finale della sentenza laddove la Suprema Corte aveva concluso dichiarando incandidabili tutti gli amministratori di Briatico.

Il nuovo ricorso in Cassazione e l'accoglimento con la correzione dell'errore. Contro tale verdetto nel marzo scorso aveva subito presentato ricorso alla Suprema Corte la difesa di Andrea Niglia (che dall'ottobre del 2014 è nel frattempo divenuto presidente della Provincia), rappresentata dall'avvocato Antonello Fuscà. La Cassazione si è quindi oggi pronunciata disponendo la rettifica "dell'errore materiale" contenuto nella propria sentenza del 7 marzo 2016 sostituendo il dispositivo con il seguente: "La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione". Da sottolineare che anche la Procura generale della Cassazione si era espressa per l'accoglimento del ricorso della difesa di Andrea Niglia finalizzato alla correzione dell'errore materiale. Anche il Ministero dell’Interno aveva riconosciuto la divergenza fra il dispositivo della sentenza della Suprema Corte e le motivazioni della stessa, chiedendone – autonomamente dall’analogo ricorso presentato da Andrea Niglia attraverso l’avvocato Antonello Fuscà – di correggere l’errore. Il Ministero dell’Interno aveva infatti chiesto alla Cassazione di annullare con rinvio ad una diversa sezione della Corte civile d’Appello di Catanzaro il verdetto di improcedibilità che era stato deciso dai giudici di secondo grado.

Il "caso" ritorna ora in Corte d'Appello. Cosa significa tutto ciò? Semplice: cancellata l'incandidabilità e corretto l'errore materiale da parte della Cassazione, Andrea Niglia rimane sindaco di Briatico e quindi anche presidente della Provincia poichè all'atto della sua elezione (ottobre 2014, mentre a maggio dello stesso anno è stato eletto primo cittadino di Briatico) non vi era alcuna causa di incandidabilità definitiva quale ex consigliere comunale di Briatico, ma un verdetto di primo grado a lui favorevole che ne ha escluso responsabilità in ordine allo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi del Comune di Briatico nel 2011. Il caso dovrà ora essere riesaminato dalla Corte d'Appello di Catanzaro e - qui l'altro aspetto importante della pronuncia della Cassazione - entrando questa volta nel merito di tutte le contestazioni. Non sarà quindi possibile cioè per i giudici catanzaresi dichiarare "improcedibile" il ricorso del Ministero dell'Interno, poichè la Cassazione ha stabilito che l'eventuale incandidabilità va "scontata" da tutti gli amministratori dichiarati incandidabili non presentandosi gli stessi sia alle prime elezioni (successive allo scioglimento) che interessano il proprio Comune, sia in quelle per la Provincia e per la Regione. Oltre ad Andrea Niglia e Milena Grillo (dichiarati candidabili in primo grado dal Tribunale civile di Vibo) torneranno in Corte d'Appello a Catanzaro anche gli ex assessori comunali di Briatico Domenico Marzano, Gennaro Melluso e Massimo la Gamga nei cui confronti è già stata sancita l'incandidabilità per mafia in primo grado. Nei confronti di Andrea Niglia il Ministero dell'Interno contesta che il Tribunale di Vibo Valentia non avrebbe ben motivato in ordine ad alcune parentele e controlli del territorio dello stesso con soggetti legati alla locale criminalità organizzata. Parentele e rapporti lavorativi del coniuge in aziende di esponenti della criminalità locale vengono invece "contestate" nella richiesta di incandidabilità avanzata nei confronti di Milena Grillo.
Sono state dunque perfettamente confermate tutte le anticipazioni di Zoom24 (LEGGI QUI: Incandidabilità presidente Provincia Vibo, Andrea Niglia rimane al suo posto e QUI: Incandidabilità presidente Provincia Vibo ed ex assessori Briatico: le conseguenze)
