Incandidabilità presidente Provincia Vibo ed ex assessori Briatico: le conseguenze
La Cassazione ha accolto il ricorso del Viminale ed ha annullato con rinvio il verdetto della Corte d'Appello di Catanzaro, ma ha commesso un errore nel dispositivo
di GIUSEPPE BAGLIVO
Cassazione e questione incandidabilità degli amministratori di Briatico. Fa discutere il verdetto della Cassazione ma, al di là dei "tecnicismi" giuridici e dell'errore formale fra motivazioni dei giudici e dispositivo finale, lo stesso è estremamente chiaro: il ricorso del Ministero dell'Interno che chiedeva alla Suprema Corte di annullare con rinvio quanto deciso dalla Corte d'Appello di Catanzaro è stato accolto. Cosa chiedeva infatti il Ministero attraverso l'Avvocatura generale dello Stato che lo assisteva? Molto semplice: tutti gli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento di un Comune per infiltrazioni mafiose (nel caso di specie il Comune di Briatico nel 2011) non possono candidarsi a cariche elettive nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune. In primo grado il Tribunale civile di Vibo aveva così dichiarato incandidabili l'ex sindaco di Briatico, Francesco Prestia, l'ex vicesindaco Massimo La Gamba e gli ex assessori comunali Domenico Marzano e Gennaro Melluso. Andrea Niglia (all'epoca consigliere di minoranza e dimissionario nel marzo 2011) e Milena Grillo (consigliere di maggioranza) erano stati invece ritenuti candidabili in quanto per il Tribunale civile di Vibo non erano responsabili dello scioglimento del Comune di Briatico per infiltrazioni mafiose.

Si va quindi in Appello a Catanzaro, ma la Corte d'Appello non entra questa volta nel merito delle contestazioni mosse a nessuno degli ex amministratori, ma dichiara invece "improcedibile" il ricorso, tanto degli ex amministratori Marzano, Melluso e La Gamba (Prestia non aveva appellato) che chiedevano una riforma della sentenza di primo grado che dava loro torto, tanto per Andrea Niglia e Milena Grillo nei cui confronti era stato il Ministero dell'Interno ad appellare il giudizio di primo grado chiedendo ai giudici d'appello di dichiarare anche tali due ultimi consiglieri comunali "incandidabili". La Corte d'Appello, nel dichiarare "improcedibile" il ricorso, non è entrata nel merito delle contestazioni e ha sostenuto una cosa molto semplice: al di là di chi abbia causato con i propri comportamenti o con i propri legami con la criminalità lo scioglimento del Comune di Briatico per infiltrazioni mafiose, tutti tali ex amministratori hanno comunque già scontato un turno di incandidabilità non candidandosi nelle elezioni amministrative che, nel frattempo, si sono svolte in altri Comuni della Calabria.

Il verdetto della Cassazione e le conseguenze. Contro tale interpretazione della Corte d'Appello di Catanzaro ha fatto ricorso in Cassazione il Ministero dell'Interno sostenendo una cosa ovvia: la norma sull'incandidabilità va interpretata nel senso che gli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento di un Comune per infiltrazioni mafiose devono scontare il turno elettorale non presentandosi nelle prime elezioni amministrative che riguardano il proprio Comune, oltre alle prime elezioni provinciali, circoscrizionali e regionali. La Cassazione ha ora accolto tale tesi del Ministero dell'interno e ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro. In parole povere: gli atti ritornano alla Corte d'Appello di Catanzaro che (con giudici diversi da quelli che hanno emesso il verdetto "bocciato" dalla Cassazione) dovrà esaminare questa volta nel merito tutte le contestazioni mosse agli ex assessori Marzano, Melluso e La Gamba (incandidabili in primo grado) e ad Andrea Niglia e Milena Grillo (candidabili in primo grado).

L'errore della Cassazione e le conseguenze. Accolto il ricorso del Ministero dell'Interno, che chiedeva appunto un annullamento con rinvio del verdetto della Corte d'Appello di Catanzaro, i giudici della Suprema Corte nel dispositivo hanno però sbagliato a non riportare la dicitura (contenuta invece nelle motivazioni) "cassa con rinvio", dichiarando erroneamente tutti gli ex amministratori come subito incandidabili. La conseguenza è che momentaneamente Andrea Niglia decade dalla carica di sindaco di Briatico e di conseguenza anche da presidente della Provincia (se non poteva essere candidato a sindaco non poteva neppure divenire presidente della Provincia, il quale ultimo viene scelto fra gli amministratori comunali in carica). Ma quella di Niglia è una decadenza temporanea, giusto il tempo necessario affinchè la stessa Corte di Cassazione esamini il nuovo ricorso di Niglia, corregga l'errore del proprio dispositivo e scriva nello stesso quanto già messo nero su bianco nelle motivazioni, vale a dire che la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro è annullata "con rinvio" ad altra sezione della medesima Corte d'Appello che dovrà esaminare nel merito tutte le contestazioni con un nuovo giudizio. Corretto l'errore nel dispositivo, dunque, Andrea Niglia verrà reintegrato nella carica di sindaco di Briatico e quindi anche di presidente della Provincia. E vi rimarrà in tali due cariche sino al nuovo verdetto della Corte d'Appello di Catanzaro, e qualora lo stesso gli fosse sfavorevole, sino ad un nuovo verdetto della Cassazione.
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