Il Consiglio di Stato mette la parola fine al lungo contenzioso elettorale nato in seguito alle ultime elezioni regionali in Calabria. Con la sentenza n. 04945/2026 della Quinta Sezione, depositata in data odierna, i giudici amministrativi di secondo grado hanno confermato la decisione del Tar Calabria, blindando l'assegnazione dei due seggi regionali al partito "Noi Moderati".

Al centro della disputa legale c'era l'interpretazione dei "voti validi" necessari a calcolare la soglia di sbarramento del 4%, fondamentale per accedere al riparto dei seggi proporzionali. Il ricorso in appello era stato presentato da Michele Comito (esponente del gruppo "Occhiuto Presidente"), il quale rivendicava uno dei due scranni contestati sostenendo che "Noi Moderati" non avesse in realtà superato lo sbarramento.

La matematica del voto e la tesi degli appellanti 

Secondo i calcoli ufficiali dell'Ufficio centrale regionale, basati sulla sola somma dei voti di lista circoscrizionali (pari a 758.710 preferenze complessive), le 30.729 schede ottenute da "Noi Moderati" equivalevano al 4,05%, garantendo l'ingresso in Consiglio.

La difesa di Comito sosteneva invece una tesi differente: nel calcolo della percentuale complessiva (il denominatore) si sarebbero dovuti includere anche i voti validi andati ai soli candidati alla Presidenza (portando il totale generale a 792.723 voti), espressione di quegli elettori che non avevano tracciato segni sulle liste collegate. In questo secondo scenario, la percentuale di "Noi Moderati" sarebbe scesa al 3,87%, determinando l'esclusione del partito e la ridefinizione dei seggi a favore del ricorrente e di altri candidati rimasti esclusi, tra cui Giuseppe Falcomatà (PD) e Filomena Greco (Italia Viva).

La decisione del Consiglio di Stato: legittimo escludere i voti "solo presidenziali" 

Il collegio del Consiglio di Stato, presieduto da Diego Sabatino (Massimo Santini relatore ed estensore), ha respinto integralmente l'appello. Sul piano letterale, logico e sistematico, la sentenza chiarisce che la soglia del 4% è concepita per misurare la rappresentatività politica all'interno della quota proporzionale del Consiglio (24 seggi su 30 totali più il Presidente).Di conseguenza, il bacino di voti da considerare deve coincidere unicamente con quello delle liste circoscrizionali. I voti espressi per i soli candidati alla presidenza – definiti in sentenza come contributi "tronchi" o parziali – mirano preminentemente a garantire la governabilità e la stabilità dell'esecutivo regionale, e non possono influire in negativo sulla soglia di accesso delle minoranze che concorrono alla composizione dell'assemblea legislativa. I giudici hanno inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli articoli 3 e 48 della Costituzione. Il diverso trattamento dei voti deriva infatti da una scelta consapevole e limitata dello stesso elettore, il quale, decidendo di non votare alcuna lista, accetta la sostanziale indifferenza del proprio voto rispetto alla nascita biologica del Consiglio regionale.

Con questa sentenza, l'assegnazione dei seggi ai consiglieri di "Noi Moderati", Vito Pitaro e Riccardo Rosa, diventa definitiva, stabilizzando gli equilibri dell'aula di Palazzo Campanella.