Per i giudici ci si trova dinanzi a interpretazioni "poco persuasive" delle intercettazioni del procedimento "Purgatorio". No alla proposta avanzata dalla Questura

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Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per due anni nel Comune di residenza, nei confronti dell’avvocato Antonio Galati. Lo rendono noto i suoi difensori di fiducia, gli avvocati Guido Contestabile, Sergio Rotundo e Mariantonietta Iorfida.

L’importanza del contenuto della decisione emerge da una valutazione, anche incidentale, operata dal Tribunale sulle interpretazioni poco persuasive di conversazioni, senza ombra di dubbio intercorrenti tra persone legate da vincoli di amicizia, la cui portata criminosa è tutt’altro che univoca”.

Questura-Vibo

La proposta era stata avanzata dalla Questura di Vibo Valentia sulla base dell’attività d’indagine denominata “Purgatorio” che vede imputati lo stesso avvocato Galati ed i funzionari di polizia Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, e per la quale è pendente il processo dinanzi al Collegio del Tribunale di Vibo Valentia.

Di seguito la nota dei difensori: “La decisione del Tribunale di Vibo Valentia non giunge inaspettata perché si trattava di una proposta priva dei requisiti di legge. I fatti, noti alle cronache, sono stati ribattuti punto per punto dal diretto interessato anche attraverso il deposito di una consistente mole di atti processuali. Di tali atti, e della memoria difensiva, il Tribunale non fa menzione diretta anche se la lettura, tra le righe, del provvedimento lascia trasparire - rimarcano gli avvocati di Antonio Galati - una semplice ma amara considerazione: si tratta di fatti penalmente rilevanti? Attenderemo l’esito del procedimento, nel quale l’avvocato Galati si è difeso e continuerà a difendersi strenuamente, per quel credito di fiducia doveroso che, ancor più da un operatore del diritto, bisogna nutrire nei confronti della Giustizia”.

codice penale

Il Tribunale presieduto dal giudice Lorenzo Barracco, a latere i giudici Adriano Cantilena e Pia Sordetti, ha poi spiegato nel suo provvedimento di rigetto che si è in presenza della "totale assenza di elementi che consentano di ritenere Galati, incensurato, come abitualmente dedito alla commissione di delitti o, comunque, solito sostenersi con il provento di questi" ed inoltre per i giudici le contestazioni mosse al legale non chiariscono quale sarebbe stato il "tornaconto" per l'avvocato Galati dalle asserite condotte. Peraltro la stessa Questura di Vibo con nota del 20 gennaio scorso dà atto della "condotta regolare e nella norma" dell'avvocato Galati nel periodo in cui è stato ristretto, oltre al fatto che difetta nel caso di specie l'attualità delle paventate condotte costituite in ogni caso da "interpretazioni - rimarca il Tribunale - poco persuasive di conversazioni intercettate, la cui portata criminosa è tutt'altro che univoca". (g.b.)

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