La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a tre anni e tre mesi di reclusione nei confronti di F.R., 63 anni, di Mileto, imputata per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La quinta sezione penale della Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso, confermando quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 9 ottobre 2025, decisione che aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nell'aprile 2024.

Nel giudizio di secondo grado era stata dichiarata la prescrizione di uno dei capi d'imputazione ed erano state escluse due contestazioni relative ad altrettante condotte distrattive. Contestualmente, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena era stata rideterminata in tre anni e tre mesi, misura ora divenuta definitiva.

L'inchiesta aveva ricostruito l'esistenza di un gruppo societario operante nel comparto turistico, composto dalle società Atlantide, Tropea Vacanze e Hipponion Viaggi. Secondo l'impostazione accusatoria, le decisioni strategiche sarebbero state assunte congiuntamente da F.R. e dal coimputato G.T., mentre il marito dell'imputata, pur coinvolto nell'attività imprenditoriale, è rimasto estraneo al procedimento penale.

Riso rivestiva il ruolo di amministratrice e socia della Tropea Vacanze srl, fallita nel settembre 2011, oltre a essere socia accomandataria della Hipponion Viaggi e Turismo di Riso Fortuna & C. snc, dichiarata fallita l'anno successivo. Per entrambe le procedure fallimentari è stata ritenuta responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, con il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

Nelle motivazioni, la Cassazione evidenzia come le contestazioni formulate nel corso del processo fossero sufficientemente dettagliate da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. I giudici ricordano inoltre che, per configurare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è richiesto il dolo specifico.

La Suprema Corte richiama anche la cosiddetta "doppia conforme", osservando che sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno sviluppato un percorso argomentativo sostanzialmente coincidente, fondando la responsabilità dell'imputata su elementi quali lo stato di insolvenza delle società, i trasferimenti di denaro tra imprese del gruppo privi di giustificazione economica e la presenza di poste contabili ritenute fittizie, create per giustificare tali movimentazioni finanziarie.

Respinte, infine, le tesi difensive. La denuncia presentata dalla donna nei confronti dell'ex socio è stata ritenuta tardiva e priva di efficacia ai fini dell'esclusione della responsabilità, mentre la collaborazione con la curatela fallimentare attraverso la consegna della documentazione contabile è stata giudicata insufficiente a incidere sulle condotte contestate, maturate negli anni precedenti ai fallimenti.