Non bastano i sospetti, servono le prove. È questo il filo conduttore delle motivazioni depositate dal Gup di Catanzaro relative al processo “Portosalvo”, celebrato con rito abbreviato. Al centro della decisione c’è la figura di Salvatore Tripodi, indicato come il vertice indiscusso dell’omonima consorteria criminale che per anni ha dettato legge sulla costa vibonese.

La condanna: Tripodi capo della "Marinata"

Per il giudice non ci sono dubbi: Salvatore Tripodi è il punto di riferimento apicale della cosca di Portosalvo. La condanna a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa poggia su un quadro probatorio definito "solido e coerente". Secondo la sentenza, Tripodi non era un partecipante occasionale, ma un soggetto dotato di una tale autorevolezza criminale da poter sedere ai tavoli strategici della ’ndrangheta vibonese, decidendo alleanze e spartizioni territoriali tra Bivona, Triparni e Vibo Marina.

Salvatore Tripodi

La cosca Tripodi viene descritta come un'articolazione stabile, capace di esercitare un controllo capillare attraverso l'intimidazione e l'assoggettamento. Un potere silenzioso che non aveva bisogno di azioni eclatanti per essere riconosciuto, basandosi su una reputazione criminale ormai radicata nel tessuto sociale ed economico della zona.

Il "muro" sugli omicidi: l'assoluzione per il caso Palumbo

Se sul piano dell'appartenenza al clan la sentenza è severissima, il Gup adotta una linea di estremo rigore garantista per quanto riguarda i fatti di sangue. Salvatore Tripodi è stato infatti assolto dall'accusa di concorso nell'omicidio di Michele Palumbo.

Nonostante il contesto di violenza e la certezza che tali delitti fossero "espressione della realtà criminale locale", il giudice ha stabilito che non sono stati raccolti elementi individualizzanti sufficienti per attribuire a Tripodi la responsabilità diretta dell'esecuzione o del mandato.

Il peso dell'omertà e i limiti dei pentiti

Nelle motivazioni emerge con forza la difficoltà di scardinare il sistema mafioso costiero, protetto da un "profluvio di mezze parole e non detto". Il giudice sottolinea come il clima di omertà abbia reso per anni i delitti Longo e Palumbo dei "cold case".

Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state sottoposte a un vaglio critico rigoroso: il Gup ha chiarito che il racconto di un pentito, se confermato solo da un altro collaboratore senza riscontri esterni oggettivi, non può bastare a decretare una condanna per omicidio. Una distinzione netta che separa la responsabilità di appartenere a una cosca da quella, ben più specifica, di aver ordinato la morte di un uomo.