Resta in carcere il boss di Limbadi e Nicotera Antonio Mancuso, 78 anni, ritenuto al vertice dell'omonimo clan della 'ndrangheta ed attualmente detenuto in quanto oltre ad una condanna  rimediate al termine del processo "Dinasty 2", si trova imputato del reato dia associazione mafiosa nel processo "Black money", con il ruolo di capo della consorteria mafiosa del Vibonese.

Antonio Mancuso

Il Tribunale di Vibo aveva respinto l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Tale decisione era stata confermata anche dal Tribunale della Libertà di Catanzaro il 21 gennaio 2016 ed avverso tale decisione il boss ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ora ritenuto "infondate" le doglianze di Antonio Mancuso in quanto i giudici di merito hanno correttamente affermato le sue patologie non sono tali da determinare una condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere in regime ordinario, derivando l'unico elemento di criticità dalla sottoposizione dell'imputato al regime del carcere duro (41 bis), segnatamente in relazione alla mancanza di una persona che garantisse all'interessato il necessario sostegno continuativo. Per la Cassazione, il Tribunale di Vibo ha correttamente sottolineato che il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute di Antonio Mancuso con il regime carcerario è stato confermato dal perito in sede di note integrative, alla luce delle considerazioni formulate dalla difesa.

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L'impianto argomentativo del Tribunale di Vibo, nel caso di specie ad avviso della Suprema Corte si sostanzia in una motivazione "puntuale, coerente e priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare il giudizio di legittimità. Il Tribunale di Vibo ha infatti "attentamente analizzato e  valutato gli esiti della perizia medico-legale e le deduzioni difensive, anche in relazione alle risultanze della consulenza medico-legale di parte espletata".

Per tali motivi il ricorso di Antonio Mancuso è stato rigettato e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali. (g.b.)

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