'Ndrangheta, disposta la scarcerazione per imputato vibonese (NOME)
Annullato l’ordine di esecuzione dopo la pronuncia della Cassazione: la sentenza non è esecutiva a causa del rinvio per la rideterminazione della pena
La Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato la non esecutività della sentenza emessa il 30 ottobre 2023 nei confronti di Francesco Antonio Pardea, difeso dagli avvocati Diego Brancia e Andricciola, disponendone l'immediata scarcerazione (salvo che l'interessato sia detenuto per altra causa).
Pardea era stato condannato in primo grado a 14 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.). Tale condanna era stata confermata in appello, ma il successivo ricorso in Cassazione ha rimescolato le carte. La Suprema Corte, con sentenza del maggio 2025, ha infatti annullato senza rinvio l'aggravante del sesto comma dell'art. 416 bis c.p., disponendo però il rinvio al giudice di merito per una nuova rideterminazione della pena.
L’ordinanza odierna, firmata dal presidente Antonio Battaglia e dal consigliere relatore Antonio Giglio, si fonda su un principio sancito dalle Sezioni Unite: finché la pena non è determinata in via definitiva dal giudice di merito — specialmente laddove permanga un margine di valutazione discrezionale e non un mero calcolo matematico — la sentenza non può essere considerata esecutiva.
La Corte ha citato un recente e analogo precedente (riguardante la posizione di Domenico Cracolici) in cui la Cassazione, appena lo scorso 12 dicembre, ha ribadito l’impossibilità di eseguire la carcerazione anche per la sola "pena minima" residua.
In accoglimento dell'istanza presentata dai legali di Pardea, i giudici hanno dunque dichiarato la non esecutività della sentenza n. 2682/2023 e annullato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Catanzaro il 21 novembre 2025.
Riguardo alla richiesta del Procuratore Generale di applicare misure cautelari alternative (come l'obbligo di dimora), la Corte ha precisato che tale valutazione spetta al giudice del procedimento e non al giudice dell'esecuzione.
