L'anno scorso, N.A., 33 anni, giovane imprenditrice di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza, era stata denunciata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro per aver dichiarato falsamente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 14 ottobre 2021 nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (recentemente definito con archiviazione per intervenuta oblazione), la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge per poter ottenere il beneficio statale. Secondo i finanzieri di Cetraro, N.A., che nell'istanza aveva dichiarato, così come riferito dal suo commercialista, di aver percepito nell'anno 2020 un reddito di 7.683 euro, aveva percepito ulteriori redditi e/o contributi esenti, non indicati nell'istanza, ed in particolare 4.036 euro derivanti da immobili posseduti e non locati ed 4.200 euro di contributi erogati dallo Stato per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un totale di 15.91 euro, superando il limite reddituale di 11.746,68 euro previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.

La Procura della Repubblica di Paola, all'esito delle indagini preliminari, aveva esercitato l'azione penale nei confronti della giovane imprenditrice chiedendo al Giudice delle Udienze Preliminari del Tribunale di Paola di rinviarla a giudizio affinché rispondesse del reato di cui all'Art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, aumentata se dal fatto sia conseguito l'ottenimento o il mantenimento del beneficio.

In sede di udienza preliminare però i difensori dell'imputata, gli avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Quintieri, hanno chiesto al Giudice Roberta Carotenuto, la definizione del processo con rito abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, rappresentando che l'interessata aveva dichiarato la somma di 7.683 euro per come riferitole dal proprio commercialista, a cui si era rivolta per conoscere la propria situazione reddituale nel 2020, e che non aveva indicato, solo per errore, le ulteriori somme (il reddito simbolico di 4.036 euro per immobili posseduti e non locati ed il reddito di 4.200 euro per aiuti Covid), ritenendo che fossero già incluse nella somma di 7.683 euro indicata dal suo consulente fiduciario come reddito complessivo conseguito.

Pertanto, ad avviso dei difensori, la giovane belvederese, avrebbe dovuto essere assolta perché il fatto non costituiva reato per assenza dell'elemento soggettivo (dolo generico che deve essere rigorosamente provato, non essendo punibile il falso documentale colposo), anche perché la normativa fiscale è molto complessa ed è quindi possibile che il richiedente il beneficio (ed addirittura il suo commercialista come nella fattispecie) cada in errore sul calcolo o sulla identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.

Il Pubblico Ministero Maria Porcelli, Sostituto Procuratore della Repubblica di Paola, al termine della sua requisitoria, invece, insisteva nel chiedere la condanna dell'imputata al minimo della pena detentiva e pecuniaria stabilita, ritenendo raggiunta la prova della sua responsabilità. Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Paola Roberta Carotenuto, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, disattendendo la richiesta proveniente dalla pubblica accusa, ha assolto N.A. dal delitto a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato per mancanza, appunto, dell'elemento soggettivo (ossia del dolo, non essendo prevista la punibilità del falso a titolo di colpa).