Dpcm: coppie, fidanzati lontani e genitori. Chi possiamo andare a trovare
Le Faq pubblicate sul sito del governo relative al nuovo Dpcm (qui il testo definitivo in Pdf) che contiene le restrizioni e le regole per fronteggiare la pandemia di Coronavirus in Italia valide fino al 5 marzo (per gli spostamenti è il ermine è del 15 febbraio), contengono importanti chiarimenti sugli spostamenti. In particolare per quelli che riguardano le coppie, i genitori, gli amici. Chi si può andare a trovare e soprattutto dove? Vediamo questa guida.
Il mio partner vive in una città diversa?
E' possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. E se se lavoro in una Regione e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione, potrà raggiungermi nella mia città di residenza? Ce lo spiega la Faq: "Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia".
Il rebus fidanzati
Per partner si intende anche il fidanzato o la fidanzata? La norma non è chiara perché nelle Faq sembra che il termine sia usato come sinonimo di coniuge. Quindi c'è chi esclude che si possano raggiungere i fidanzati lontani. Ma in effetti è questione di interpretazione e certezze non ce ne sono. Partner in effetti può benissimo essere sinonimo di fidanzato.
Andare a trovare i figli
Se sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? "Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti". Devo però scegliere il tragitto più breve. Per quanto riguarda l'estero bisogna consultare prima di partire le condizioni dei singoli Paesi.
