La spietata esecuzione è stata compiuta il 27 dicembre 2010 nel Vibonese ed è costata la vita a cinque persone della famiglia Fontana. Carcere a vita per i fratelli Vangeli

di GIUSEPPE BAGLIVO

La Corte di Cassazione ha condannato alla pena dell’ergastolo i fratelli Ercole e Francesco Saverio Vangeli, di 49 e 59 anni, riconosciuti colpevoli di omicidio plurimo, aggravato dalla premeditazione, mentre gli imputati Pietro Vangeli, di 28 anni (figlio di Francesco Saverio), e Gianni Mazzitello, di 35 anni (genero di Francesco Saverio) sono stati condannati a 13 anni e 8 mesi di reclusione a testa. Sono stati tutti riconosciuti colpevoli della “strage di Scaliti” che il 27 dicembre 2010 è costata la vita a Domenico Fontana, 61 anni, ed i suoi quattro figli: Pasquale, 37 anni, Pietro, 36 anni, Emilio, 32 anni, e Giovanni, 19 anni, caduti sotto una pioggia di piombo il 27 dicembre 2010 nelle campagne di Scaliti, frazione del comune di Filandari, nel Vibonese.

capannone strage

Il verdetto della Cassazione ha dunque riconosciuto l’impalcatura accusatoria costruita in primo grado dal pm della Procura di Vibo Valentia, Michele Sirgiovanni. La sentenza di primo grado con rito abbreviato era stata emessa dal giudice del Tribunale di Vibo, Gabriella Lupoli. Il primo verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro era stato annullato con rinvio dalla Cassazione che aveva ordinato un nuovo processo di secondo grado che era arrivato a sentenza il 14 dicembre dello scorso anno. Processo conclusosi oggi con quattro condanne di cui due al carcere a vita.

vittime
I Fontana uccisi
Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Giuseppe Bagnato e Nicola Cantafora. L’avvocato Valerio Mangone  difendeva invece Ercole e Francesco Saverio Vangeli, oltre a Gianni Mazzitello, mentre l’avvocato Giancarlo Pittelli difendeva Ercole Vangeli. L’avvocato Domenico Talotta assisteva poi gli imputati Pietro Vangeli e Gianni Mazzitello, mentre l’avvocato Nicola Riso difendeva Pietro Vangeli.

L’accusa. Dinanzi al pascolo abusivo dei Fontana nei terreni dei Vangeli, la reazione di questi ultimi per il giudice di primo grado e per gli inquirenti sarebbe stata quella di assegnare ad ogni componente della famiglia un ruolo attivo per arrivare ad un programma delittuoso che sin dall’origine avrebbe contemplato “l’indiscriminato massacro dell’intera famiglia Fontana, senza distinzione di età, ruoli e responsabilità” e senza che “giammai si tentasse di esperire mezzi di tutela legale, trincerandosi comodamente i Vangeli nelle denunce contro ignoti e nella sfiducia nelle istituzioni che, in realtà, mai vennero seriamente poste in condizione di intervenire, neanche quando finalmente avevano colto in flagrante” i Fontana.

dall'alto a sinistra: Gianni Mazzitello, Pietro Vangeli, Ercole Vangeli e Francesco Vangeli
Per il giudice di primo grado, quindi, nel caso di specie ci si è trovati dinanzi ad una decisione dei Vangeli definita come “cinica, spietata ed agghiacciante”, con la quale si è deciso “di falcidiare l’intera famiglia” dei Fontana onde “scongiurare sia il rischio di reiterazione delle medesime vessazioni da parte dei supersistiti, sia l’inevitabile avvio di un’interminabile faida”. Il fatto poi che Ercole Vangeli si sia portato sul posto un’arma già carica ed un secondo caricatore in “previsione dell’occasione più propizia, ovvero l’avvistamento dell’ennesimo pascolo abusivo” dei Fontana, aveva poi portato il gup, ed ora anche i giudici d’appello, ad escludere che l’arma fosse stata portata solo per scopi difensivi, volendo invece i Vangeli/Mazzitello sorprendere i Fontana con una chiara “intenzione offensiva”, provata anche dal fatto che Emilio e Pasquale Fontana per essere uccisi sono stati “inseguiti”.

ITALY FATHER AND CHILDREN FOUND DEAD

Il testimone oculare della strage. Importante ai fini della ricostruzione della strage anche  il testimone oculare del fatto di sangue, il romeno Ion Sorin Gherman, già ritenuto credibile dal giudice di primo grado in quanto il suo racconto “fa assistere quasi in diretta all’efferata esecuzione, contribuendo – scrisse il giudice in sentenza – a rafforzare la sua intrinseca attendibilità, apprezzabile per immediatezza, spontaneità, linearità e puntualità”.

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