Aterp Vibo: Illegittima la sostituzione dei revisori dei conti. Condannata la Regione
In caso di ulteriore inadempimento per altri 90 giorni, il Tar ha già nominato un commissario ad acta che dovrà provvedere a dare integrale esecuzione alle sentenze
di GIUSEPPE BAGLIVO
Continua ad essere condannata, la Regione Calabria, a dover dare integrale esecuzione a due sentenze del Tar passate in giudicato che hanno sancito l'illegittimità della revoca dell’ex presidente dei revisori dei conti dell’Aterp vibonese, Nicola Barbuto, e di Nicola Bosco, componente del consiglio dei revisori dei conti. E questa volta, per dare integrale esecuzione alle due sentenze, in caso di ulteriore inottemperanza da parte della Regione che dovesse protrarsi per altri 90 giorni, il Tar ha già da ora nominato un apposito commissario ad acta in persona di un legale in servizio nell'ufficio legale dell'Inps di Catanzaro che dovrà provvedere a dare integrale esecuzione al giudicato. I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la nomina dei revisori dei conti dell’Aterp fatta dalla giunta regionale nell’ottobre del 2012 ed illegittima anche la deliberazione della stessa Giunta regionale, datata 5 agosto 2013, con cui era stata decisa la sostituzione degli organi statutari dell’Aterp di Vibo Valentia con un Collegio di revisori dei conti straordinari composto da tre membri uguali - in termini numerici - a quello precedente ritenuto decaduto per legge.

I giudici amministrativi hanno quindi condannato la Regione anche ad una somma – ancora da quantificare ma comprensiva degli interessi legali – a titolo di risarcimento per il ritardo nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Accolto così il ricorso dell’ex presidente dei revisori dei conti dell’Aterp vibonese, Nicola Barbuto, e di Nicola Bosco, componente del consiglio dei revisori dei conti, assistiti dall’avvocato Valerio Zicaro, che erano stati dichiarati decaduti dall'incarico dopo che gli stessi avevano bocciato per ben cinque volte il bilancio dell'Aterp di Vibo senza che la Regione muovesse loro alcuna contestazione in ordine alla correttezza del loro operato. Una decisione politica, quindi, quella della loro sostituzione. Politica e per il Tar soprattutto illegittima e che aveva portato la Giunta della Regione Calabria a deliberare il 2 ottobre 2012 la decadenza dall'incarico tanto per Nicola Barbuto quanto per Nicola Bosco, sostituendoli con le nomine di Giuseppe Pepe, Michele Montagnese e Vito Caglioti, tutti scelti su base fiduciaria dai vertici politici della Regione. Nomine illegittime, secondo il Tar, che aveva già ribadito sin dal 2013 che il Collegio dei revisori delle Aterp " un organo costituito da figure caratterizzate da un profilo tecnico, che svolgono funzioni di carattere neutrale e la cui designazione non richiede una vicinanza con i componenti dell’organo di vertice politico". Pur avendo vinto tale primo ricorso nel luglio 2013, Nicola Barbuto e Nicola Bosco non sono stati però mai reintegrati al loro posto poiché la Regione nel maggio del 2013 ha approvato una legge regionale (la num. 24) che, nel decidere l’accorpamento delle cinque Aterp provinciali con un’unica Aterp regionale, ha disposto pure la decadenza degli organi ordinari delle Aterp e, nello specifico, anche il Collegio dei revisori dei conti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Anche tale legge regionale (num. 298), in ordine alla previsione dei revisori dei conti, è stata però dichiarata dal Tar illegittima poiché da un lato ha fatto subito decadere il Collegio dei revisori di cui facevano parte Barbuto e Bosco più un altro membro, dall’altro lato ha provveduto a sostituire il predetto Collegio dei revisori con un altro Collegio “straordinario”, ma sempre composto da tre membri.

Tutto ciò, secondo i giudici amministrativi, non trova alcuna logica motivazione ed è stato adottato “in assenza della benché minima esigenza giuridico-amministrativa” ed in contrasto con la legge. Pertanto, accogliendo il ricorso, il Tar ha deciso di riconoscere, sia a Barbuto che a Bosco, il diritto alla corresponsione dei compensi che avrebbero percepito nel caso di effettivo espletamento dell’incarico, dalla data di emanazione del decreto della Regione con cui era stata dichiarata la loro decadenza (25 ottobre 2012), sino alla data di nomina del commissario straordinario dell’istituenda Aterp regionale.
