Importante sentenza del Tar Calabria, lo scorso 9 giugno, sulla revoca automatica della patente di guida a seguito della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il collegio dei giudici amministrativi - Giancarlo Pennetti (presidente) Francesca Goggiamani e Domenico Gaglioti - ha deciso che non può esserci alcun automatismo nella revoca della patente in ragione del semplice fatto che il soggetto sia sottoposto a una misura di prevenzione.

Per diverso tempo si è sostenuto che la revoca dovesse essere automatica. Questa volta però - nel ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Tommaso Zavaglia - i giudici amministrativi hanno deciso diversamente in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale numero 99 del 27 maggio 2020. A seguito della sentenza della Consulta, infatti, si è stabilito che la revoca della patente di guida, dopo l’applicazione di una misura di sicurezza personale, rappresenta il frutto di una valutazione discrezionale del prefetto.

Per questa ragione viene introdotto un principio rilevante, soprattutto nel territorio calabrese dove la questione è molto diffusa, in virtù del quale l’autorità amministrativa deve valutare in concreto i fatti rilevanti, verificando se sussista o meno l’opportunità di disporre il ritiro della patente di guida. Nessun automatismo, dunque, ma ci deve essere una decisione motivata.