Nessuna sorveglianza speciale per un 50enne del Vibonese: rigettata la richiesta della Dda (NOME)
I giudici accolgono le tesi della difesa: l'indagine "Rinascita-Scott" non ha provato legami mafiosi né l’attualità della pericolosità sociale
Il Tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, ha rigettato la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni nei confronti di Pino Fusca, 50enne di San Marco di Cessaniti coinvolto in passato nell’operazione antidroga dei carabinieri denominata “Roba di famiglia”. Il provvedimento giunge dopo una complessa discussione in merito al profilo del soggetto, che era stato indicato dagli inquirenti come vicino a contesti criminali di rilievo.
La Procura Distrettuale di Catanzaro aveva avanzato la richiesta basandosi sulle risultanze della maxi-inchiesta “Rinascita-Scott”. Secondo l’ipotesi accusatoria, Fusca sarebbe stato un elemento organico alla ’ndrina di Cessaniti e, di riflesso, alla "locale" di Zungri. Gli inquirenti lo descrivevano come un soggetto incaricato di coordinare un gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti, alla detenzione di armi e alla commissione di furti, definendolo come una figura dalla "pericolosità sociale qualificata" e abitualmente dedita ad attività illecite.
Di segno opposto la ricostruzione dell'avvocato Giuseppe Bagnato, che ha presentato una memoria difensiva corredata da documentazione tecnica. Il legale ha evidenziato un dato procedurale fondamentale: le indagini di "Rinascita-Scott" non sono mai sfociate in contestazioni formali o in un rinvio a giudizio per Fusca, sancendo di fatto la sua estraneità a contesti di tipo mafioso.
La difesa ha inoltre smontato il pilastro della "pericolosità attuale", dimostrando che i precedenti penali e di polizia a carico dell'uomo erano remoti nel tempo e le frequentazioni con soggetti pregiudicati non potevano essere considerate prova di una condotta criminale ancora in atto.
Il Tribunale di Catanzaro, sciogliendo la riserva, ha dato ragione alla tesi difensiva. I giudici hanno stabilito che non sussistono i presupposti per limitare la libertà personale di Fusca, non ravvisando una pericolosità sociale effettiva e attuale. La decisione pone fine al procedimento di prevenzione, escludendo per l'uomo l'applicazione della misura restrittiva.
