“Il rapporto di parentela tra Vito e Antonio Chiefari, indicato come promotore e dirigente della consorteria mafiosa Iozzo-Chiefari, non è un indizio rilevante in ordine al reato di partecipazione mafiosa alla cosca e in merito si escludono nei confronti dell’indagato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla contestata partecipazione alla consorteria operante nel Basso Jonio Catanzarese”. Dopo la pronuncia della Cassazione che ha rispedito gli atti a Catanzaro per un nuova valutazione sulla vicenda, il Riesame bis, accogliendo il ricorso dei legali difensori Vincenzo Cicino e Giovanni Russomanno, ha annullato l’ordinanza della misura cautelare in carcere emessa dal gip il 7 ottobre 2019 nei confronti di Vito Chiefari, per partecipazione all’associazione mafiosa “Iozzo-Chiefari”, operante in particolare nei comuni di Chiaravalle Centrale, di Torre di Ruggiero e zone limitrofe.

Le motivazioni del primo Riesame. Il primo Riesame aveva basato l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza su una serie di elementi: l’accertata esistenza di un sistema di spartizione dei proventi illeciti, frutto di accordi e di equilibri tra famiglie mafiose in cui erano inseriti tanto i Chiefari che i Iozzo, derivanti dalla realizzazione della trasversale delle Serre, l’individuazione delle società Euroscavi ed Eurocostruzioni come strumentali a garantire un controllo sulle attività economiche da parte dei Chiefari anche attraverso operazioni economiche di noleggio di macchinari in favore di Ati, aggiudicatrice dell’appalto che, pur risultando formalmente lecite, sarebbero state in realtà preordinate ad eludere gli effetti negativi dell’informazione prefettizia Antimafia, garantendo  in tal modo la gestione anche indiretta dei lavori pubblici. Ma c’è di più. Per i giudici del primo Riesame la denuncia sporta da Vito Chiefari in seguito ad un incendio di un escavatore,  “non dimostrava che i Chiefari fossero vittime di intimidazioni mafiose, ma piuttosto la volontà degli stessi di apparire tali”. Le prove della partecipazione alla cosca, secondo il collegio giudicante sarebbe emerso anche dallo svolgimento del ruolo gestionale di Vito Chiefari all’interno della compagine societaria di famiglia, dal rapporto di parentela con Antonio Chiefari, con il quale Vito condivideva informazioni sulla gestione dell’azienda di famiglia e “la mancata prova di una rituale di affiliazione alla ‘ndrangheta non sarebbe stata da sola sufficiente a destituire di fondatezza la contestazione associativa”.

La decisione della Cassazione. La Suprema Corte con sentenza depositata il 29 maggio ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il primo Tribunale del Riesame il 15 novembre 2019 aveva confermato il carcere per Chiefari. “L’ordinanza non risulta supportata da prove solide in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato per il reato di partecipazione alla consorteria criminale”. Per gli Ermellini non sono ravvisabili “fatti sintomatici di condotte intimidatorie verso società o imprese concorrenti con le società di famiglia”.

E per il Riesame bis. Per il Riesame bis così come per la Cassazione non esistono manifestazioni tese a pregiudicare l’impresa esecutrice dei lavori: in una conversazione registrata, Chiefari manifesta al suo interlocutore il suo disappunto per non aver potuto lavorare in alcun modo nell’ambito dell’appalto della costruenda strada delle Serre nel tratto compreso tra l’uscita di Chiaravalle Nord e quello di Cardinale- Torre di Ruggiero a causa delle carte che non erano a posto, riferendosi alla interdittiva Antimafia sopraggiunta il 29 febbraio 2016. Tra l’altro in riferimento all’incendio di un escavatore avvenuto il 17 ottobre 2008, Chiefari ha denunciato immediatamente i fatti alle Forze dell’ordine. (g. p.)