I commissari prefettizi hanno deliberato di agire in sede civile per ottenere la definitiva liquidazione dei danni riconosciuti all'esito del processo penale

di PAOLO DEL GIUDICE

I commissari straordinari che reggono il Comune di Tropea, Salvatore Fortuna, Giuseppe di Martino ed Emilio Buda, hanno deliberato di agire in giudizio in sede civile per ottenere la definitiva liquidazione dei danni riconosciuti al Comune di Tropea all'esito del processo “Dinasty”, nonché al recupero delle spese legali affrontate per il procedimento e riconosiute in sentenza. I commissari hanno affidato l'incarico legale all'avvocato Antonello Fuscà, noto e stimato professionista del foro vibonese, già difensore dell'Ente nel medesimo processo “Dinasty”.

Il lungo iter giudiziario del processo “Dinasty”. Il processo denominato “Dinasty”, la cui sentenza ha giudiziariamente riconosciuto l'esistenza della cosca “Mancuso” di Limbadi, ha conosciuto il proprio sviluppo sia innanzi il Tribunale ordinario, sia innanzi il gup distrettuale di Catanzaro, ove si è svolto nelle forme del rito abbreviato. Risale all'ottobre del 2003 il blitz della squadra mobile di Vibo Valentia, all'epoca diretta da Rodolfo Ruperti, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che strinse le manette ai polsi di oltre cinquanta persone ritenute organiche al clan di Limbadi.
Il giudizio abbreviato. Dei due “tronconi” del procedimento, quello svolto nelle forme del rito abbreviato è stato definito con sentenza n.46/05 del 15 marzo 2005 con la quale 15 imputati venivano riconosciuti responsabili per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre alle spese legali; il giudizio di appello, celebrato dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, venne definito con sentenza del 12 giugno 2006 con l'assoluzione di due imputati, mentre per altri 13 imputati veniva confermata la condanna per il delitto ex art. 416 bis c.p. con rideterminazione delle pene irrogate in primo grado, oltre al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese legali. La sentenza di appello è stata impugnata innanzi la Suprema Corte, la quale decideva per un imputato il rinvio alla Corte d’Appello per una nuova decisione, mentre per altri 10 imputati respingeva il ricorso, condannando al rimborso delle spese di costituzione.

Il rito ordinario. Il giudizio di primo grado venne celebrato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia definito con sentenza n.173/07 del 30 marzo 2007 con la quale 12 imputati venivano riconosciuti responsabili per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede ed alle spese di costituzione liquidate in 10.000,00 euro; la successiva fase di appello vedeva la conferma della condanna per sette imputati, con rideterminazione delle pene irrogate in primo grado, oltre alla conferma delle stauizioni civili ed al rimborso delle spese legali. La Corte di Cassazione, ultima istanza degli imputati, decideva per il rigetto di tutti i ricorsi, condannando sette imputati al rimborso delle spese di costituzione.

La parte civile. Nel processo penale è denominata “parte civile” il soggetto danneggiato dal reato che avanza al giudice penale la richiesta di risarcimento dei danni che afferma di avere subìto. Il Comune di Tropea ha deliberato la costituzione di parte civile nel procedimento “Dinasty”, reclamando i danni subìti in conseguenza dell'operare del sodalizio mafioso. Gli Enti locali, rappresentativi della comunità cittadina, hanno legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere, come ottenuto dal Comune di Tropea, il risarcimento dei danni che la presenza del sodalizio mafioso arreca all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive locali.