Legittima l’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza, da parte dei privati, del costone sito lungo la strada comunale di via “S. Irene”, a Briatico


*Con sentenza n. 329 del 2017, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dal Comune di Briatico e dalla Prefettura di Vibo Valentia, contro la decisione del TAR Calabria di annullare l’ordinanza (“contingibile e urgente”) adottata, in data 9 luglio 2014, dal sindaco Andrea Niglia, “Per la realizzazione di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza del costone per il ripristino delle condizioni di assoluta sicurezza della strada comunale di via “S. Irene”, che, tra le altre cose, ordinava ai proprietari dei terreni interessati dall’evento franoso di provvedere, entro una settimana, all’esecuzione dei lavori di somma urgenza e, entro 45 giorni, a quelli inerenti le opere definitive di messa in sicurezza della zona franosa.
Tale ordinanza era stata impugnata dai signori Mazzeo Caterina e Pezzo Vincenzo, con ricorso gerarchico proposto dinanzi al Prefetto di Vibo Valentia, che con apposito decreto, emesso il 2 novembre 2015, lo aveva respinto.

Contro tale provvedimento gli interessati avevano, poi, ricorso al Tar Calabria che, con decisione in forma semplificata (n. 434 del 2016), ha, quindi, accolto l’impugnativa annullando l’ordinanza sindacale. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciandosi definitivamente sugli appelli presentati a riguardo che - come accennato in premessa - sono stati inoltrati dal Comune di Briatico e dalla Prefettura di Vibo Valentia, li ha accolti, annullando la decisione che il Tar Calabria aveva preso in merito.


Nel provvedimento emesso recentemente dal Consiglio di Stato, "il Collegio accoglie pienamente i motivi di gravame evidenziando l'erronea decisione del Tar Calabria», ha fatto notare l’avvocato, Antonio Fuscà, che ha seguito l’iter giudiziario per conto del Comune di Briatico. In tale atto giuridico si riporta, tra l’altro, che: “Le norme, di cui agli articoli 30 e 31 del Codice della strada, delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi e enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento. È stato ritenuto in giurisprudenza che l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse ai franamenti o scoscendimenti del terreno o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale. Correttamente, quindi, il Comune di Briatico ha rilevato nell’atto di appello l’inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 30 comma 4 del Codice della strada, in quanto tale disposizione si riferisce soltanto alla costruzione e riparazione di opere di sostegno lungo le strade, mentre nel caso di specie è stato ordinato di provvedere alla risagomatura a gradoni del fronte roccioso, interamente di proprietà privata, al fine di prevenire il ripetersi di smottamenti del terreno stesso sulla sede stradale determinando una situazione di pericolo per la popolazione”.