Cannabis light, stop della Cassazione. "Vendere prodotti derivati è reato"
Nuova decisione della Cassazione sulla cannabis light, che potrebbe mettere definitivamente al bando il prodotto dagli shop, finiti al centro delle polemiche delle ultime settimane, con la crociata del ministro Matteo Salvini contro gli esercizi che commercializzano l'inflorescenza. Per le sezioni unite della superma Corte, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti "derivati dalla coltivazione della cannabis", come l'olio, le foglie, la resina e, appunto, le inflorescenze.
COSA DICE LA LEGGE - Con la loro informazione provvisoria, alla quale nelle prossime settimane dovrà seguire il deposito della sentenza con le motivazioni, i giudici osservano che la legge del 2016 "qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati". La commercializzazione di cannabis sativa light non rientrerebbe così nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. In aggiunta, spiegano sempre i giudici della superma Corte, "integrano il reato previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) le condotte di cessione, vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della 'Cannabis sativa L', salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".
