I cittadini residenti delle zone di Stratò, Bellavista, Viale dei Normanni, Fondachello di Catanzaro ed alcuni commercianti ed operatori del comprensorio, si sono incontrati per discutere le iniziative da intraprendere rispetto all’emissione dell’ ordinanza che ripristina il senso di marcia di Bellavista a scendere. A loro sostegno il Codacons che nella persona del vicepresidente nazionale Francesco Di Lieto ha diffidato il comandante della polizia municipale del paese capoluogo di Regione all’immediata revoca dell’ordinanza 47/2020 "stante le evidenti illegittimità della stessa e per il dovuto rispetto ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale.

“Premettiamo che - si legge nella diffida del Codacons - sono pervenute all’amministrazione comunale richieste da parte dei commercianti di Bellavista e di Corso Mazzini - Piazza Roma relativamente alla viabilità stradale, nelle quali evidenziano la necessità di un correttivo del flusso veicolare per la Via F. De Seta e Via Nuova al fine di agevolare l’uscita dalla città; le associazioni di categoria del settore commercio  hanno sottolineato l’opportunità dell’inversione del senso di marcia di Bellavista ed il ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto di Porta di mare, da Via Carlo V a Via F. De Seta, consegnando un documento sottoscritto dai titolari delle attività presenti nel centro storico; la nota del signor sindaco del 4/2/2020 con la quale richiede al comando di polizia di intervenire in merito all’attuale viabilità della suddetta zona, nel pieno disprezzo delle invocazioni da parte dei residenti, procede all’ennesima modifica dei sensi di marcia. Alla base della decisione neppure un simulacro di motivazione". Il Codacons aveva inoltrato una diffida preventiva all’inversione del senso di marcia, sia al sindaco di Catanzaro che al comandante della polizia municipale e, per conoscenza, al prefetto. "Purtroppo le richieste della popolazione, come detto, non sono state tenute nella benché minima considerazione".

L'ordinanza sarebbe illegittima. Ecco il perché: "La motivazione di un atto costituisce lo specchio dell’espletata istruttoria amministrativa che ha determinato l’Ente ad assumerlo. Nel caso in esame è evidente come non vi è alcuna motivazione. Eppure la motivazione era necessaria per comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione assunta nonché la rispondenza della decisione al pubblico interesse dell’azione amministrativa. L’art. 3 della legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo di motivazione per gli atti amministrativi. Le scelte pianificatorie, infine, richiedono una motivazione puntuale - specie quando s’innescano in plurime modifiche incredibilmente assunte a distanza talmente ravvicinata da confondere i cittadini - non foss’altro che per rendere sicura la circolazione e garantire la sicurezza dell’utenza. Nella fattispecie, in maniera francamente imbarazzante, i “desiderata” di alcuni fungono da motivazione del provvedimento. Il tutto in palese disprezzo dell’imparzialità della pubblica amministrazione. Dal provvedimento, poi,  non si evincono le ragioni giuridiche e l’iter logico che hanno condotto alla sua adozione. L’ordinanza che ci occupa afferisce ai sensi di marcia che erano stati modificati, più volte, appena qualche mese addietro". Com’è noto, i sensi di marcia modificati con l’ordinanza, erano stati disposti prendendo atto “delle istanze pervenute da residenti e operatori commerciali della zona oltre che dell’analisi dei flussi di traffico fatta dal comando di Polizia locale nel periodo di sperimentazione". Analisi che ha evidenziato "difficoltà negli spostamenti, un incremento del traffico veicolare su via Italia e un aumento del pericolo potenziale creato dai veicoli che transitano, a velocità più sostenuta, Bellavista in discesa, in particolare nei tratti curvilinei che limitano la visibilità di automobilisti e pedoni”.

Le contestazioni: "Singolare appare che , con una insolita celerità, il sindaco abbia immediatamente recepito e fatto proprie le ragioni di un gruppo di commercianti. Ragioni sconosciute che, tuttavia, sono state ritenute prevalenti sulle centinaia di firme depositate da semplici cittadini".

Ma v’è di più. Con il provvedimento in esame si ignora quella “analisi dei flussi di traffico fatta dal Comando di Polizia locale” e, soprattutto, il “pericolo” segnalato della stessa autorità. Da qui qualche interrogativo: "Com’è possibile che a Catanzaro il parere di qualche sia pur autorevole commerciante valga di più rispetto alla sicurezza dei cittadini ? Com’è possibile che a Catanzaro il piano del traffico lo si faccia redigere ad un esiguo gruppo di commercianti ? Com’è possibile che il Comune di Catanzaro si sia autosmentito, calpestando le evidenze della Polizia Municipale e le richieste di centinaia di semplici cittadini ?".

Per il Codacons, infine, l'ordinanza, in questione, "oltre che gravemente illegittima, è dannosa per la collettività tutta degli utenti atteso che - per come evidenziato dalla polizia municipale - li espone ai pericoli derivanti dalla circolazione veicolare emersi a seguito delle analisi dei flussi di traffico che hanno evidenziato un “aumento del pericolo potenziale creato dai veicoli che transitano, a velocità più sostenuta, Bellavista in discesa, in particolare nei tratti curvilinei che limitano la visibilità di automobilisti e pedoni. Che nessuna attività preliminare alla decisione assunta sia stata posta in essere lo si evince sia dall’insolita celerità, ma anche dall’omissione dell’indicazione del responsabile del procedimento, oltre che dell’indicazione dei termini per l’impugnazione e la carenza di detti elementi vizia, sul piano formale, la validità ed operatività dell'atto. Nel caso che ci occupa, purtroppo, più che di difetto di istruttoria dobbiamo evidenziare l’assenza di istruttoria. Sarebbe stato necessario che il sindaco e, soprattutto, il Comandante che ha emesso l’atto spiegassero la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che ha imposto la modifica immediata dei sensi di marcia ignorando il pericolo per l’incolumità pubblica segnalato dalla stessa polizia municipale".

Partendo da tutti questi presupposti, il Codacons diffida il "comandante della polizia municipale all’immediata revoca dell’ordinanza nr. 47/2020 stante le evidenti illegittimità della stessa e per il dovuto rispetto ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale, non ultimi quelli contenuti dall’art. 3 e dall’art 97. A tal proposito si ribadisce che l’Amministrazione - già consapevole dei rischi per la sicurezza - sarà ritenuta responsabile dei danni, tutti, cagionati a cose e persone conseguenti l’istituzione del nuovo senso di marcia".