La Corte dei Conti ha espresso delle perplessità in merito alla rendicontazione di Azienda Zero, ponendo dubbi sulla legge regionale con la quale è stato istituito l’Ente che controlla la sanità calabrese. Come riportato dal Corriere della Calabria, nell’annuale relazione sulla copertura finanziaria delle norme approvate dal Consiglio regionale (in questo caso il 2021) la magistratura contabile descrive alcuni aspetti discutibili della normativa che ha creato questa struttura dedicata alla gestione della sanità voluta dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

La Corte dei Conti ha spiegato che con la legge 32 «si istituisce un nuovo ente del Servizio sanitario regionale, Azienda Zero, destinatario di diverse funzioni, soprattutto di gestione delle attività contabili, finanziarie, amministrative, tecnico-specialistiche, di governance e di controllo per il sistema sanitario regionale e per i relativi enti». Nella relazione «si afferma che le spese derivanti dall’attuazione della presente legge graveranno sul bilancio regionale a decorrere dal 2022. Pertanto, nell’anno 2021, non si producono nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, mentre per il periodo 2022-2024 la copertura è assicurata “dalla corrispondente riduzione della spesa prevista per le funzioni attribuite ad Azienda Zero e già esercitate dalle aziende del Servizio sanitario regionale, nell’ambito dello stanziamento del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea del bilancio di previsione 2022-2024’’».

La Regione, dal canto suo, ha risposto «riproponendo le motivazioni già espresse nella proposta di legge a sostegno della creazione dell’Azienda e portando a supporto del proprio operare l’analogia con esperienza anche di altre regioni istitutive di un tale organo di governance in ambito sanitario, allo scopo di efficientamento e razionalizzazione del settore». Ha altresì chiarito che il costo annuo di euro 700.000 ha avuto riferimento ai contenuti degli articoli 4, con riguardo ai maggiori oneri conseguenti alla figura del direttore generale e del Collegio sindacale».

Si è quindi provveduto a quantificare l’onere complessivo «prevedendo una stima dei compensi annui spettanti alle figure di vertice (direzione strategica) di euro 520.000.00 euro, una stima dei compensi all’organo di controllo (Collegio sindacale) riconducibile ai compensi spettanti ai membri dello stesso organo nelle aziende sanitarie di euro 75.000,00; una stima delle spese generali di avvio corrispondente al 15% dell’ammontare complessivo e valutate in 105.000,00 euro».

Secondo la Corte dei Conti, però, «anche alla luce della risposta istruttoria pervenuta, permangono perplessità sulla legge regionale in parola, in ordine ai criteri di quantificazione dei costi e relative modalità di copertura». Ha evidenziato inoltre la mancanza di uno studio dell’impatto finanziario della legge, che indichi e quantifichi puntualmente eventuali “costi sorgenti’’ ossia ulteriori rispetto a quelli già esistenti e «rispetto a quelli determinati dai compensi agli organi neo istituiti e risparmi di spesa per le Aziende, derivanti dall’operazione di razionalizzazione complessiva, in termini di concentrazione delle attività. A tal proposito – scrive la magistratura contabile – si prende atto della quantificazione dei costi e dei criteri adottati per la determinazione dei compensi del direttore generale e per il collegio sindacale, nonché per la mancanza di costi per il collegio di direzione».

«Si continua a non evincere l’ammontare di altre spese, quali quelle relative al servizio di tesoreria, al personale, laddove se ne afferma la possibilità di reclutamento, qualora mancante, anche attraverso procedure concorsuali», ha aggiunto la Corte dei Conti.