Orrore a Pizzo Calabro: nella mattinata di ieri 15 marzo, è stata ritrovata una cagnolina nella Pineta di Colamaio 2, dietro Porto Ada, visibilmente in difficoltà. Le persone sul posto hanno allertato, seguendo la giusta procedura, le forze dell'ordine che a loro volta hanno allertato il veterinario reperibile, che, e qui scatta la denuncia pubblica dell'Enpa di Pizzo, "non è intervenuto se non dando "consigli telefonici" sul da farsi. Ma la cagnolina, avvelenata come risulterà dalle analisi successive, era veramente in condizioni di salute precarie, e la persona sul posto ha contattato il proprio veterinario di fiducia per farsi consigliare un primo soccorso".

Per l'Enpa, quindi, "una serie di scarica barile, tanto per cambiare, che fa desistere chi cerca di aiutare non conoscendo, in realtà gli obblighi, a cui forze dell'ordine e veterinari Asp devono adempiere. A quel punto, venivano contattate anche le associazioni del territorio. Quando ci siamo resi conto che la situazione era grave, ancora una volta, siamo accorsi sul posto. Qui ci si è presentata una situazione disperata: la cagnolina aveva spasmi incontrollati, il veleno era in circolo da molto tempo e dava già segni neurologici. La corsa in clinica e il primo soccorso effettuato dalla persona sul posto al momento le hanno salvato la vita, ma resta comunque in prognosi riservata".

Le volontari dell'Enpa Pizzo hanno denunciato il fatto per tre motivi: "Il primo per avvisare la cittadinanza della presenza di veleno in quella zona, presunta metaldeide. Il secondo per sottolineare ancora una volta le inadempienze dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, sottolineando che sono loro ad avere l'obbligo ad intervenire. Anche se dicono di no, anche a notte fonda. Il terzo per ricordare che il codice penale (art. 544-bis) punisce l'uccisione di animali "per crudeltà o senza necessità" e spargere polpette avvelenate allo scopo di uccidere animali rientra perfettamente tra le fattispecie penalmente rilevanti. Anche se l'animale si salva, a causa delle forti sofferenze inflitte dal veleno si configura comunque il reato di maltrattamento (art. 544-ter), punibile con la pena della reclusione sino a 18 mesi. Se invece l'animale non solo soffre ma come spesso accade muore solo dopo una lunga agonia, si avrà maltrattamento aggravato dalla morte, per il quale è previsto un aumento di pena.

Peraltro, è importante ricordare che colui che lascia in strada bocconi avvelenati o altre esche nocive, commette reato anche se poi nessun animale dovesse trovare la morte. Le ipotesi criminose derivanti da tali condotte possono essere le seguenti: getto pericoloso di cose (art.674 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui( art.638 c.p.), uccisione o maltrattamento di animali (art. 544 bis e ter C.p.). Punito anche il tentativo (art. 56c.p.).

Nel frattempo restiamo speranzosi sulla possibilità che si salvi la piccola, che abbiamo chiamato Ignazia, in onore della persona che ha allertato le istituzioni e le associazioni, e le ha fatto il primo soccorso, senza il quale probabilmente sarebbe morta prima del nostro intervento".

Da qui l'annuncio: "Anticipiamo che sporgeremo regolare denuncia e ricordiamo, infine, che è sempre importante coinvolgere l'Asp, il Comune, la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato per porre in sicurezza l'area, delimitarla con opportuna cartellonistica e bonificarla. La segnalazione alle autorità è un dovere civile per tutti i testimoni di atti di avvelenamento di animali".