Vibo Sviluppo, il Tar Calabria annulla il provvedimento di revoca dei fondi
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso proposto da “Vibo Sviluppo” nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, pronunciando l'annullamento dell'impugnata nota del Ministero del 26 luglio 2016 n° 4506 con la quale veniva revocato in autotutela il finanziamento pari ad euro 6.526.350,91 destinato ad opere infrastrutturali, concretamente individuate nella riqualificazione del molo Malta e della banchina Cortese del porto di Vibo marina. La revoca dell'ulteriore finanziamento, pari alla somma di euro 1.631.587,73 è oggetto di altro giudizio impugnatorio.
Le vicende. La Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato con nota del 29 aprile 2016 l'impossibilità di approvare il finanziamento dei lavori di riqualificazione del porto. Di seguito, veniva emanato il provvedimento in autotutela, denunciato innanzi i Giudici amministrativi, di revoca dell'originario finanziamento.
Le ragioni dell'annullamento. I giudici del Tribunale amministrativo regionale della Calabria spiegano innanzitutto che il provvedimento impugnato non può essere ricompreso nel novero delle autotutele, difettando una diversa valutazione degli interessi in gioco. Si tratta, semmai, di un provvedimento accertativo, conseguenziale alla mancata approvazione dell'opera pubblica per la quale era stato concesso il finanziamento, che dunque andava considerato decaduto.
Tuttavia, il TAR riscontra che lo stesso Ministero aveva comunicato alla “Vibo Sviluppo” l'alternativa di riutilizzare le somme già stanziate in altre opere infrastrutturali, per le quali lo stesso Dicastero aveva emanato decreto di approvazione nel luglio 2018.
Dunque, il TAR ha riscontrato la contraddittorietà dell'agire del Dicastero, che da un lato consente a “Vibo Sviluppo” di rimodulare l'intervento, dall'altro revoca le somme e per di più riconosce l'insussistenza di qualsivoglia vincolo di destinazione delle somme originariamente stanziate. Da qui, l'annullamento del provvedimento, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
