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La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione prima, ha accolto l’appello presentato da Domenico Fraone contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Vibo Valentia, annullando un pignoramento esattoriale relativo a imposte Irpef e Iva per gli anni dal 2012 al 2016, per un importo complessivo di oltre 3,6 milioni di euro.

La sentenza è stata pronunciata il 17 dicembre 2025, al termine dell’udienza pubblica, dal collegio presieduto da Santi Francesco Nico Cutroneo. I giudici hanno riformato la decisione di primo grado che aveva invece respinto il ricorso del contribuente.

Il pignoramento contestato era stato notificato l’8 settembre 2023 e si fondava su avvisi di accertamento esecutivi emessi tra il 2021 e il 2022. Fraone aveva impugnato l’atto sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento che giustificava l’iscrizione dei crediti nei cosiddetti “ruoli straordinari”, una procedura che consente la riscossione immediata dell’intero importo dovuto.

In primo grado, la Corte tributaria di Vibo Valentia aveva rigettato il ricorso, ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati e non impugnati e che il contribuente fosse comunque a conoscenza dell’iscrizione a ruolo.

Diversa la valutazione dei giudici d’appello. La Corte ha chiarito che, sebbene gli avvisi di accertamento fossero esecutivi e quindi non richiedessero la notifica di una cartella di pagamento, l’Agenzia avrebbe dovuto comunque comunicare al contribuente le ragioni specifiche che avevano giustificato il passaggio dal ruolo ordinario a quello straordinario, trattandosi di una procedura eccezionale e più gravosa.

Secondo la sentenza, in nessuno degli atti notificati — dall’intimazione di pagamento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fino al precedente pignoramento presso terzi — risultava indicato il “fondato pericolo per la riscossione” che avrebbe legittimato l’iscrizione nei ruoli straordinari. Una omissione che, per i giudici, compromette il diritto di difesa del contribuente.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Corte tributaria ha quindi dichiarato illegittimo e nullo il pignoramento impugnato, accogliendo l’appello del contribuente. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, in considerazione della novità della questione affrontata.