Un'ordinanza chiaramente illegittima. Questa in estrema sintesi la principale motivazione per la quale i giudici della prima sezione del Tar della Calabria (presidente Giancarlo Pennetti, referendario Francesca Goggiamani ed estensore Francesco Tallaro) hanno accolto il ricorso del Governo contro l'ordinanza emanata dalla Regione Calabria che prevedeva la riapertura dei bar e dei ristoranti con somministrazione attraverso tavoli all'aperto. Sono tre i punti principali sui quali il Tar della Calabria si sofferma per bocciare l'ordinanza della Santelli. Oltre all'illegittimità del provvedimento, spuntano anche l'inadeguata istruttoria al via libera della ristorazione ai tavoli e la mancata collaborazione con il Governo.

La questione della “giurisdizione”. Il Tar ritiene di essere il giudice titolato a pronunciarsi sul ricorso, dunque di essere dotato di “giurisdizione”: questo perché, in sostanza, non si discute dell’attribuzione dei poteri costituzionali, ma ci si lamenta della violazione delle norme vigenti circa l’esercizio delle potestà in materia di igiene in capo al Presidente della Regione Calabria. Inoltre, precisa il Tar Calabria, mentre un processo di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato mira a restaurare a ciascun Ente in conflitto il proprio ambito di “competenza”, un processo innanzi il Tar verifica se l’atto amministrativo è legittimo; dunque, non sarebbe sbarrata la strada del ricorso.

Gli altri Enti intervenuti. Nel giudizio sono intervenuti altri soggetti, dei quali si occupa il Tar per verificarne la legittima partecipazione al giudizio. In particolare, è stato ritenuto legittimo il ricorso del Comune di Tropea, che ha spiegato le ragioni del proprio intervento, essenzialmente fondate sulla forte (e ben nota) vocazione turistica del territorio: l’epidemia ha azzerato le presenze turistiche, cagionando gravi danni agli imprenditori. Non è stato invece ritenuto ammissibile il ricorso del Codacons, poiché non ha spiegato l’interesse che l’intervento nel giudizio mirava a tutelare.

I motivi. I giudici chiariscono innanzi tutto quali sono le funzioni di un Tribunale amministrativo, anche in considerazione del forte impatto della vicenda sull’opinione pubblica. I magistrati sottolineano che il loro compito consiste nel verificare se l’atto amministrativo è conforme alla legge; non è compito del Tar sostituirsi alle Amministrazioni e decidere sul bilanciamento degli interessi, a maggior ragione quando i provvedimenti sono emessi da organi eletti a suffragio universale. Escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale del D.L. 19/2020, il Tar passa ad esaminare il cuore della questione, dopo aver precisato che la controversia riguarda la possibilità di svolgere l’attività di ristorazione con servizio al tavolo.
L’ordinanza del presidente della Regione Calabria è ritenuta illegittima dai giudici perché “invade il campo” riservato al presidente del Consiglio dei Ministri, cui solo spetta di individuare le misure necessarie a fronteggiare l’epidemia, mentre la Regione può solo intervenire nei limiti previsti dalla legge, ovvero il DL 19/2020.
I giudici danno ragione alla Presidenza del Consiglio anche sotto un altro profilo di ricorso, ossia sul profilo di rischio. La Regione ritiene infatti che si possa “aprire” al servizio di ristorazione al tavolo in considerazione del basso livello di contagio. In realtà, spiegano i giudici, il rischio dipende anche da altri elementi, come l’efficienza del sistema sanitario regionale. Nel caso specifico, la Regione non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria per dare un “via libera” al servizio di ristorazione al tavolo, nel rispetto del principio di precauzione e per tutelare il diritto alla salute del cittadino. Infine, alla Regione Calabria viene “rimproverato” di non aver coltivato alcuna forma di intesa o collaborazione con il Governo, e pertanto di non aver rispettato il principio di leale collaborazione. In conclusione, il Tar ha annullato l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria nella parte in cui ha consentito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto.