"Leggo le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Sandulli la quale non interviene nel dibattito della Provincia di Cosenza come giurista ma come difensore di Occhiuto il cui ricorso incidentale è stato rigettato dal Consiglio di Stato. Sono certo che le dichiarazioni della Sandulli non possono certamente sostituire l'ordinanza del Consiglio di Stato che come noto ha statuito la decadenza di Occhiuto. Voglio tranquillizzare i dipendenti della Provincia di Cosenza che nelle ultime ore sono sottoposti a pressioni di ogni tipo da parte di chi crede che le sentenze e le leggi possano essere fatte ad uso e consumo proprio. Lunedì continueremo il percorso che avevamo iniziato a maggio quando il Consiglio Provinciale aveva preso atto della sentenza del Tar Calabria e insediato il Consigliere Anziano quale figura di garanzia per guidare, in questa delicatissima fase, l'Ente. Il tutto in linea con il parere del Ministero Affari Regionali, sentenza Tar Calabria e Ordinanza Consiglio di Stato. Tutte le altre considerazioni sono prive di fondamento, atte a generare confusione e a consumare reati penali che,sia inteso, denunceremo all'autorità giudiziaria competente se da ostacolo al rispetto delle sentenze. Da parte mia darò il massimo per rappresentare la figura di garanzia atta ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione". Lo afferma in una nota l'avvocato Graziano Di Natale, consigliere provinciale anziano e presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza.

La tesi dell'avv. Sandulli. In una nota l'avvocato Maria Alessandra Sandulli, noto giurista e patrocinante davanti al Consiglio di Stato aveva asserito: «L'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, come la sentenza del Tar, esplica effetti limitatamente alla questione giuridica oggetto del ricorso di primo grado, confermando, allo stato, l'applicazione dell'art. 1, comma 65, della legge n. 56/2014 ai fini della declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati dinanzi al Tar, concernenti la nomina del vicepresidente della Provincia. L'ordinanza non incide invece, né potrebbe incidere sugli effetti della fattispecie integratasi in corso di causa per effetto della rielezione dell'architetto Mario Occhiuto quale sindaco di Cosenza all'esito del primo turno elettorale del 5 giugno 2016, sopravvenuta alla sentenza appellata e significativamente non menzionata dal Consiglio di Stato. Gli effetti della rielezione sono disciplinati dal combinato disposto dagli artt. 32, co. 2, e 37, co. 4, dello Statuto della Provincia di Cosenza (che non è stato impugnato e neppure considerato nell'ambito del giudizio in questione), in forza del quale non si considera decaduto dalla carica di presidente della Provincia il sindaco rieletto nel prima consultazione successiva allo scioglimento anticipato dell'ente di primo livello. In altre parole la suddetta rielezione integra e completa la fattispecie di cui alle citate norme statutarie svolgendo effetti del tutto autonomi e sganciati dal tema oggetto del giudizio pendente. Si può pertanto concludere che l'attestazione di cui all'atto n. 23902 del 10 giugno 2016 a firma del segretario generale che considera Mario Occhiuto attuale presidente della Provincia di Cosenza non è stata incisa dall'ordinanza del Consiglio di Stato».

Provincia di Cosenza: CdS conferma Tar,illegittimi gli atti di Mario Occhiuto