Rinascita | Mantella, l'ascesa dei Bonavota e la strage dell'Epifania
C'è anche la storia, lunga più di 30 anni, che riguarda l'ascesa della cosca Bonavota, la "Locale di Sant'Onofrio", nelle motivazioni della sentenza di primo grado in abbreviato del processo scaturito dalla maxioperazione Rinascita. I giudici puntualizzano che "la cosca Bonavota ha avuto ampio riconoscimento giudiziario, con pronunce inerenti gli anni '80 e '90. Anni nei quali "il sodalizio di Sant'Onofrio è stato impegnato nella cruenta faida contro il clan rivale Petrolo-Bartolotta, operante sul medesimo territorio su cui i Bonavota ebbero il sopravvento a seguito dell'arresto di tutti i mandanti e gli esecutori materiali della strage dell'Epifania". Quella mattina, "per colpire i soggetti appartenenti alla cosca Bonavota, i Petrolo-Bartolotta, fecero fuoco nella piazza affollata di Sant'Onofrio, procurando la morte di due persone ed il ferimento di altre tredici".
Ebbene, le pronunce giudiziarie riguardanti tale periodo temporale "hanno riconosciuto -spiegano i giudici - l'esistenza di una associazione di stampo mafioso, avente la propria sede operativa nel Comune di Sant'Onofrio, riconosciutasi attorno alla figura di Vincenzo Bonavota, padre dei fratelli Pasquale, Domenico e Nicola Bonavota, attuali vertici del sodalizio".
Il periodo successivo alla morte di Vincenzo Bonavota (risalente all'anno 1998) "è stato oggetto del successivo procedimento denominato "Uova del Drago" nel quale si prospettava la prosecuzione delle attività della cosca sotto la guida dei tre fratelli, Pasquale, Domenico e Nicola". Ma tale tale procedimento pur dopo la condanna in primo grado degli imputati (avvenuta nell'anno 2009), si è concluso con esito assolutorio, avendo la Corte d'appello di Catanzaro ribaltato la pronuncia di primo grado, ribadendo la propria decisione anche dopo una pronuncia di annullamento con rinvio disposta dalla Suprema Corte di Cassazione.
"Questi esiti -secondo i giudici - non rappresentano tuttavia un ostacolo al riconoscimento dell'attuale operatività della cosca. Deve infatti rilevarsi che negli anni successivi si è fatta piena luce - grazie, soprattutto, agli apporti di nuovi collaboratori di giustizia - su episodi avvenuti negli anni coperti dalla contestazione di reato che possono essere riletti come tipica manifestazione dell'esistenza dell'associazione; e tali sopravvenienze inducono senz'altro a ritenere che ove di esse si fosse potuto tener conto nel procedimento in quel procedimento, il suo esito sarebbe stato diverso".
"Dal 2009 in poi -si legge nella sentenza - l'operatività della consorteria è attestata da una serie, ricchissima di nuove e diverse risultanze investigative senz'altro idonee a consentire, in via del tutto autonoma un siffatto giudizio. Devono al riguardo in primo luogo richiamarsi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; e non può non cominciarsi da quelle rese da Andrea Mantella" che ha descritto "puntualmente", secondo i magistrati, i ruoli ricoperti dentro la cosca.
