La Corte di Appello di Catanzaro ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa nel marzo 2023 dal Tribunale di Paola nei confronti di un 32enne di Cetraro, inizialmente condannato a quattro mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della moglie convivente. I giudici, accogliendo le tesi del difensore – l’avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola – e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Maria Ausilia Ferraro, hanno dichiarato “non doversi procedere” per difetto della querela, condizione di procedibilità resa obbligatoria dalla Riforma Cartabia.

La vicenda e la prima condanna

I fatti risalgono al 25 aprile 2021, quando l’imputato, durante una lite coniugale, avrebbe colpito la moglie con pugni e calci, provocandole un trauma cranico non commotivo e un gonalgia sinistra con ecchimosi, giudicati guaribili in sette giorni. In primo grado, nel corso del rito abbreviato, il Giudice Monocratico Alberto Pugliese lo aveva ritenuto colpevole, riconoscendo l’aggravante dei futili motivi e concedendo le attenuanti generiche e la diminuzione di pena per il rito. Era stata disposta la condizionale e la “non menzione” nel casellario giudiziale, ma il provvedimento prevedeva comunque il pagamento delle spese processuali.

L’appello per difetto di querela

A impugnare la condanna era stato l’avvocato Quintieri, che aveva fatto valere l’assenza della querela – requisito ora indispensabile per procedere penalmente in seguito alla Riforma Cartabia – dal momento che la donna aveva rinunciato espressamente, depositando in caserma una formale dichiarazione di non voler presentare querela contro il marito. La difesa sosteneva che, essendo venuta meno la condizione di procedibilità, il processo non avrebbe neppure dovuto essere celebrato.

Il parere del Procuratore Generale

Il Sostituto Procuratore Generale Maria Ausilia Ferraro, nelle sue conclusioni scritte, ha sposato l’eccezione difensiva, richiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela. Il Pg ha infatti sottolineato che negli atti non risultava l’avvenuta presentazione di alcuna querela da parte della persona offesa.

La sentenza di assoluzione

La Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Catanzaro ha quindi accolto il gravame – sia della Procura Generale che della difesa – pronunciando l’assoluzione dell’imputato, con pieno sgravio da ogni accusa. Le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni.

Un caso modellato dalla Riforma Cartabia

L’esito del procedimento sottolinea l’effetto pratico delle modifiche normative introdotte dalla Riforma Cartabia: reati un tempo procedibili d’ufficio, come le lesioni in ambito familiare, richiedono oggi la querela della persona offesa, e la sua mancata presentazione determina automaticamente l’impossibilità di celebrare il processo.

Per l’avvocato Quintieri, la pronuncia rappresenta «il riconoscimento di un principio di diritto essenziale: senza querela non può esserci processo». Dalla sua, la donna ha confermato in giochi formali di indifferenza alle conseguenze penali del gesto, favorendo così l’archiviazione definitiva del caso.