L'ordinanza della Regione Calabria del 20 maggio scorso, che si occupa della gestione dei rifiuti in Calabria, è illegittima? Sostengono di si il sindaco di Stefanaconi - nonchè presidente della Provincia di Vibo - Salvatore Solano, il sindaco di Filogaso Massimo Trimmeliti, e il sindaco di Pizzoni Vincenzo Caruso. Il provvedimento regionale, secondo i tre sindaci del Vibonese, avrebbe infatti "macroscopiche violazioni di legge", oltre che essere invalido "per eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere e travisamento dei fatti".

Provvedimento non adatto alle urgenze. "La Regione Calabria - si legge in una nota dei primi cittadini - ha esercitato impropriamente il potere di ordinanza ricorrendo ad uno strumento giuridico atipico rispetto a quello previsto dal legislatore per fronteggiare situazioni emergenziali in campo ambientale. Il potere di ordinanza è stato, infatti, esercitato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e dell’articolo 117, e non con lo strumento tipico delle ordinanze contingibili ed urgenti previsto dall’articolo 191 del decreto legislativo 152/2006". Questo, sostengono, è avvenuto con "l’evidente scopo di eludere il regime vincolistico cui le ordinanze medesime soggiacciono, in ragione del potere di deroga al regime normativo ordinario alle stesse riconosciuto e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti (la tutela della salute pubblica e dell’ambiente)".

Mancata motivazione e istruttoria tecnica. "Il legittimo esercizio del potere di ordinanza in campo ambientale e della gestione dell’emergenza rifiuti - continua la nota - non può prescindere dalla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti", tra i quali quello di "dare atto nella motivazione del provvedimento adottato, descrivendo compiutamente la situazione di eccezionale ed urgente necessità in essere". Questa tipologia di ordinanze, inoltre, devono essere assistite "da un’adeguata istruttoria tecnica: sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali". In altre parole: "L’organo regionale ha deliberatamente eluso i limiti procedurali, ed in particolare gli stringenti obblighi di motivazione e di adeguata istruttoria, ricorrendo ad uno strumento diverso da quello tipizzato dal legislatore per fronteggiare le situazioni di emergenza in campo ambientale e di tutela della saluta pubblica".

Discarica dell'Ato di Vibo. In merito a quanto l'ordinanza dispone riguardo l'Ato di Vibo, poi, l’inciso relativo alla discarica da costruire nel Comune di Sant'Onofrio "non soltanto dimostra che il provvedimento non è supportato da congrua ed adeguata istruttoria tecnica, ma cosa ancora più grave esplicita i vizi di illegittimità che lo inficiano, sotto il profilo dell’eccesso di potere per abuso e sviamento dalla causa tipica". L’ordinanza ordina poi alla Comunità d’Ambito di Vibo Valentia di pubblicare, entro 20 giorni, la gara per la progettazione dell’eco-distretto con annessa discarica di servizio. Questa - secondo Solano, Trimmeliti e Caruso - "è la dimostrazione del difetto assoluto di istruttoria", in quanto: "L’individuazione dei siti è stata fatta in modo del tutto approssimativo e generico; i dati catastali riportati nel verbale di sopralluogo sono erronei; il sito 1 del medesimo verbale di sopralluogo non rientra tra quelli indicati par la realizzazione dell’impianto di trattamento RSU e FORSU sui quali l’ATO ha deliberato in favore del Comune di Sant’Onofrio".

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