La Corte di Cassazione ha definitivamente sancito che il comportamento di chi, dopo una separazione, tenta insistentemente di riconquistare l’ex partner con chiamate e messaggi non graditi costituisce molestia, anche in assenza di minacce o insulti. La decisione conferma la condanna emessa dal tribunale di Vibo Valentia nei confronti di un uomo che, per circa due settimane, aveva bombardato la sua ex con decine di tentativi di contatto giornalieri, con l’obiettivo di convincerla a tornare insieme.

Nel giudizio, la Suprema Corte ha ribadito che tali comportamenti, definiti come “petulanti” e “pesanti”, alterano in modo negativo la vita privata della persona destinataria, rendendo il reato configurabile. La difesa dell’imputato aveva sottolineato che la condotta si era protratta per un periodo limitato e che la donna non aveva bloccato il numero dell’ex, ma questi elementi non sono stati ritenuti sufficienti per escludere la molestia.

Si tratta di un illecito disciplinato dall’articolo 660 del codice penale, che differisce dal reato di stalking in quanto non richiede minacce o violenze, ma tutela comunque la sfera psicologica e personale della vittima. La sentenza rappresenta un monito chiaro: insistere oltre misura per ristabilire un rapporto interrotto può avere conseguenze penali rilevanti.