'Ndrangheta, annullato l'ordine di carcerazione per imputato vibonese (NOME)
Era stato condannato in secondo grado a 10 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa
La Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha disposto l’immediata scarcerazione di Salvatore Morgese (classe 1963), accogliendo l’istanza (presentata dagli avvocati Santo Cortese e Diego Brancia) volta a dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna. Morgese era stato condannato in secondo grado a 10 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa . Tuttavia, il 22 maggio 2025, la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'aggravante del comma 6 (disponibilità di armi), rigettando il ricorso nel resto ma rinviando al giudice di merito per la rideterminazione della pena.
Nonostante il rinvio, la Procura Generale di Catanzaro aveva emesso un ordine di carcerazione (n. 330/2025), ritenendo che la pena minima prevista per il reato associativo fosse ormai certa e dunque eseguibile.
I giudici d’appello, richiamando i più recenti orientamenti della Suprema Corte, hanno ribaltato tale interpretazione per assenza di esecutività. Per i giudici, una sentenza, sebbene definitiva sull'accertamento della responsabilità, non è esecutiva finché la pena non è determinata in modo irrevocabile6.
Poiché il rinvio della Cassazione impone al giudice di merito una nuova valutazione sulla pena (e non un semplice calcolo matematico), permane un margine di discrezionalità che impedisce l'esecuzione del provvedimento, anche per il solo "minimo edittale".
La decisione tiene conto di una recentissima sentenza della Cassazione del 12 dicembre 2025 che aveva già annullato un analogo provvedimento della Corte d'Appello di Catanzaro relativo a un altro coimputato.
Per l'effetto, la Corte ha dichiarato la non esecutività della sentenza del 2023 e ha ordinato l’annullamento dell’ordine di esecuzione n. 330/2025, disponendo la scarcerazione di Morgese, a meno che non sia detenuto per altra causa.
