Un nuovo passaggio giudiziario segna il percorso del processo “Kleopatra”, l'inchiesta che coinvolge presunti appartenenti alla criminalità organizzata operante nel versante ionico calabrese. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro una precedente decisione del giudice dell'udienza preliminare relativa all'acquisizione delle chat criptate Sky Ecc.

La vicenda riguarda l'utilizzabilità delle conversazioni ottenute attraverso la collaborazione con le autorità francesi, materiale investigativo considerato particolarmente rilevante nell'ambito del procedimento. Il Gup aveva disposto ulteriori approfondimenti e acquisizioni documentali per chiarire diversi aspetti legati all'origine e alle modalità di raccolta dei dati, accogliendo alcune richieste formulate dalle difese.

Tra gli elementi da verificare figurano le procedure adottate dalle autorità straniere per l'estrazione delle comunicazioni, le modalità di trasmissione agli investigatori italiani, l'eventuale coinvolgimento di altri organismi internazionali e l'esistenza di procedimenti paralleli all'estero che possano interessare gli imputati.

La Procura antimafia aveva contestato tale decisione, chiedendone il riesame davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto il ricorso non ammissibile, aderendo a un orientamento secondo cui i provvedimenti interlocutori emessi durante il procedimento non possono essere impugnati autonomamente, ma soltanto insieme alla decisione conclusiva del processo.

La pronuncia non entra dunque nel merito della validità delle chat criptate né della loro utilizzabilità processuale, ma interviene esclusivamente sul piano procedurale. Resta quindi aperto il confronto tra accusa e difese su uno degli aspetti più delicati dell'inchiesta, destinato a incidere sulle prossime fasi del dibattimento.

La decisione della Cassazione rappresenta comunque un passaggio significativo nell'evoluzione del procedimento, poiché conferma la necessità di completare gli accertamenti già disposti dal giudice dell'udienza preliminare prima di affrontare eventuali ulteriori questioni processuali legate al materiale investigativo acquisito all'estero.