Aveva ottenuto l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA presentando una pergamena di diploma risultata contraffatta. Per questo motivo C.F., originario di un comune della Locride, è stato escluso dalle graduatorie e il contratto a tempo determinato in un istituto scolastico della Lombardia è stato risolto. A confermare la decisione è intervenuta anche la Cassazione civile, sezione Lavoro, con un’ordinanza che ha dato ragione al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’esclusione era scattata a seguito di un controllo a campione condotto dal Ministero, che aveva evidenziato l’assenza del titolo di studio dichiarato dall’interessato. Di conseguenza, l’amministrazione aveva proceduto alla decadenza dalla graduatoria e alla risoluzione del contratto per dichiarazioni mendaci.

In un primo momento, il Tribunale di Pavia aveva accolto il ricorso di C.F., ma la Corte d’appello di Milano, dopo ulteriori accertamenti documentali, aveva riformato la sentenza. Ora la Suprema Corte ha messo la parola fine alla vicenda, confermando la legittimità del provvedimento ministeriale.