"Rissa e cessione di stupefacenti", il Tar riapre due locali nel Vibonese
Il TAR per la Calabria, Catanzaro, Sez. I, ha accolto i ricorsi proposti da Vincenzo Carone, titolare della paninoteca all’insegna “Da Enzo”, e da Antonio Trecate, titolare del ristorante all’insegna “That’s Amore, entrambi siti in Tropea.
Il Comune di Tropea, rispettivamente, con determinazione n. 296 del 17.07.2023 e n. 297 del 17.07.2023 aveva revocato le autorizzazioni per l’attività di somministrazione alimenti e bevande.
Il TAR, all’udienza di ieri 6 settembre dopo la discussione dell’avvocato Giulia Russo, in accoglimento dei ricorsi proposti dall’avv. Giulia Russo e dall’avvocato Giovanni Vecchio, ha riconosciuto il difetto di motivazione quanto all'interesse pubblico alla chiusura del pubblico esercizio, in considerazione di esigenze di ordine pubblico e sicurezza sociale.
Nello specifico per il Carone la motivazione sulla sussistenza del citato rischio è apparsa insufficiente e l’istruttoria incompleta, atteso che l’amministrazione non ha adeguatamente ponderato anche i seguenti elementi: Vincenzo Carone è stato assolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (marijuana) con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 18 dicembre 2002, n. 777; il precedente per rissa, che il ricorrente assume assai risalente nel tempo, non ha attualmente riscontro nel certificato del casellario giudiziario; i controlli con persone con pregiudizi penali e di polizia sono soltanto tre in un arco temporale di diciassette anni e non risultano avvenuti in circostanze di luogo o di tempo riconducibili all’attività commerciale gestita dal ricorrente; i fratelli del ricorrente non risultano con lui conviventi e non vi sono evidenze di una cointeressenza tra il ricorrente e costoro;
Ed anche per Trecate la motivazione sulla sussistenza del rischio paventato dall’Amministrazione nei provvedimenti impugnati non è apparsa sufficientemente motivato in virtù di una fase istruttoria incompleta, atteso che l’amministrazione non ha adeguatamente ponderato, ai sensi del contenuto dell’art. 19, comma 4, d.p.r. n. 616/77, le conseguenze di ordine pubblico ricadenti sul locale gestito dal ricorrente e sulla concessione di suolo pubblico, riconducibili a mere segnalazioni personali riguardanti il solo ricorrente.
Pertanto sono state accolte le istanze cautelari e sospesa l’efficacia delle due determinazioni del Comune di Tropea, con fissazione della trattazione di merito a marzo 2024
