Giovane morta in burrone nel Vibonese: la Cassazione annulla la sentenza (NOMI)
Arriva la sentenza della Corte di Cassazione scrive un nuovo capitolo sulla morta della giovane donna deceduta in un incidente stradale lungo la Strada Provinciale 83 Daffinacello-Parghelia. I giudici hanno accolto in toto il ricorso presentato dai familiari della vittima, difesi dall'avvocato Carmine Pandullo che aveva impugnato la sentenza di secondo grado ai soli fini degli effetti civili, sollecitando la Procura (come per legge) all'Appello per gli aspetti penali.
Un verdetto accolto con soddisfazione dal legale della sfortunata giovane, "considerato che -spiega l'avvocato Pandullo a Zoom24 -si supera una doppia sentenza negativa restituendo giustizia ad Elisabetta".
L’incidente. La vicenda risale al 4 ottobre 2011, quando Elisabetta Arena perse il controllo della sua auto, finendo fuori strada a causa di detriti e materiali accumulati lungo la carreggiata. La strada, in teoria interdetta al traffico per lavori di manutenzione, risultava invece percorribile, senza segnaletica adeguata né barriere efficaci a impedirne l’accesso. Per la morte della donna, finirono a processo Isaia Angelo Antonio Capria, responsabile del procedimento amministrativo per la chiusura della strada, e Gianfranco Fabiano, titolare della ditta incaricata della manutenzione. Entrambi erano accusati di omicidio colposo, ma il Tribunale di Vibo Valentia, prima, e la Corte d’Appello di Catanzaro, poi, li avevano assolti.
Il ricorso. Non convinti della decisione, i familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Carmine Pandullo, hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato le prove e sottovalutato le responsabilità degli imputati. In particolare, secondo la difesa della parte civile, la strada non era mai stata realmente chiusa al traffico e i pericoli presenti non erano stati adeguatamente segnalati.
La Cassazione ha accolto queste argomentazioni, evidenziando le contraddizioni e lacune nelle sentenze di primo e secondo grado. In particolare, ha sottolineato come i testimoni – inclusi gli agenti delle forze dell’ordine – avessero dichiarato che la strada risultava normalmente percorribile, senza cartelli di divieto o barriere adeguate. Inoltre, ha fatto notare che le misure di sicurezza erano state adottate solo dopo l’incidente, smentendo la tesi secondo cui segnaletica e blocchi fossero stati rimossi da ignoti prima del sinistro.
La sentenza. Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
