Il Tribunale sezione misure di prevenzione di Reggio Calabria, in accoglimento dei rilievi effettuati dall’ avvocato Francesco Capria, rigettava la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno avanzata nei confronti di Piero Schimio, di Limbadi. La proposta avanzata dal Questore di Reggio Calabria traeva origine dal coinvolgimento dello Schimio nell’ indagine “Handover- Pecunia Olet”, nella quale era accusato di aver avuto contatti con soggetti appartenenti alle famiglie “Pesce” e “Cacciola” per l’acquisto di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Invero, in base a quanto sostenuto dall’ avvocato Francesco Capria, allo stato Piero Schimio "è un soggetto incensurato e le sue pendenze per reati in materia di stupefacenti si riferiscono a fatti commessi tempo addietro e non sono dimostrative di una pericolosità sociale attuale del proposto". Tra l’altro, il difensore ha fatto rilevare che, in base ai principi della Suprema Corte, "il mero coinvolgimento in procedimenti penali non può costituire, di per sé, l’elemento indiziante ai fini dell’ applicazione della misura di prevenzione". Altro elemento valorizzato nella proposta di applicazione della misura riguardava la frequentazione di soggetti gravati da precedenti di polizia e precedenti penali.

Anche sul punto il difensore ha fatto rilevare che si trattava di episodi non indicativi di una pericolosità sociale del proposto.
Alla luce di ciò il Tribunale, come detto, rigettava la proposta avanzata nei confronti di Piero Schimio.