La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui, lo scorso maggio, la Corte di Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione del Tribunale di Vibo Valentia di assolvere i dirigenti della Provincia Isaia Capria e Francesco Teti, nonché Gianfranco Fabiano, titolare della ditta Edil Fabiano, esecutrice dei lavori sulla strada provinciale 83. Tutti e tre erano accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di Elisabetta Arena, una giovane di 22 anni di Zungri, avvenuta il 4 ottobre 2011.

Elisabetta Arena stava percorrendo la strada provinciale che collega Zambrone a Parghelia quando, con la sua auto, è precipitata in un dirupo. L'incidente è stato attribuito alla mancanza di segnalazioni che indicassero la chiusura della strada per lavori in corso e all'assenza di barriere adeguate per impedire il transito su un'arteria interdetta alla circolazione e non idonea al traffico veicolare.

Il processo di primo grado, lungo e complesso, è durato 11 anni e si è concluso con l’assoluzione degli imputati. Successivamente, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato tale decisione. Tuttavia, l’avvocato Carmine Pandullo, rappresentante legale della famiglia Arena costituitasi parte civile, ha presentato ricorso contro la sentenza, nonostante questa fosse una “doppia conforme” assolutoria (cioè confermata in primo e secondo grado) e non fosse stata impugnata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

La Corte di Cassazione, nell’udienza del 19 dicembre scorso, ha accolto il ricorso dell’Avv. Pandullo, annullando la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili. Ha disposto il rinvio della causa al giudice civile competente in grado di appello per un nuovo giudizio.

L'Avv. Pandullo ha espresso piena soddisfazione per l’esito: «In primo luogo, per aver reso giustizia ai familiari della giovane vittima, la cui morte ha lasciato un profondo dolore. In secondo luogo, per il risultato giudiziario ottenuto, considerata la complessità del caso e il fatto che il ricorso riguardava una doppia conforme assolutoria non impugnata dalla Procura, nonostante i solleciti della difesa».