Vibo, le precisazioni del dirigente: "Smart working non significa home working"
"Il lavoro agile può essere svolto in parte anche nella sede di lavoro. È lo stesso articolo 18, comma 1, della legge 81/2017 a chiarirlo, nel passaggio nel quale si stabilisce: “La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”. Tale previsione non è posta solo a consentire la logica alternanza tra attività in smart working ed in sede per periodi a rotazione (giorni alterni, giorni fissi, settimane o periodi plurisettimanali), ma indica molto chiaramente che il lavoratore nel “turno” in smart working può certamente effettuare parte della propria attività anche all’interno della sede aziendale, se questo risulti utile e necessario all’espletamento dei propri compiti". A chiarirlo in una nota è il segretario generale e dirigente del settore Risorse umane del Comune di Vibo Valentia Domenico Scuglia che replica ad un affondo di qualche organizzazione sindacale sull'utilizzo del personale.
"Il legislatore della scorsa primavera - spiega Scuglia - era consapevole che il lavoro agile fosse stato disposto all’improvviso, senza la necessaria preparazione tecnologica e organizzativa. Non a caso, accompagnò lo smart working con la sospensione di una lunga serie di procedimenti amministrativi. Si è trattato, però, di un home working, più che di uno smart working. Adesso, il lavoro agile, pur continuando ad assumere una funzione importante di contrasto alla diffusione della pandemia deve essere organizzato solo se, non solo non pregiudichi l’efficienza dei servizi, ma sia preordinato anche ad aumentarla. Non è ammissibile lo smart working, insomma, se i risultati dell’azione amministrativa ne possano essere pregiudicati. La compatibilità dello smart working con le attività concrete svolte dalle pubbliche amministrazioni non va verificata solo alla luce delle strumentazioni tecnologiche, ma anche e soprattutto in relazione alle garanzie di efficienza dei servizi e della verificabilità dei risultati. È evidente che la nuova ondata della pandemia impone alle amministrazioni di affrontare responsabilmente l’organizzazione degli uffici, anche andando oltre la soglia minima del 50% dei dipendenti che possono essere disposti in lavoro agile, indicata dal DM 19 ottobre 2020" .
"Allo scopo di conciliare la necessità di non abbassare i livelli di efficienza di servizi -sottolinea ancora il dirigente - è fondamentale la mappatura delle attività, definita dal DM di Palazzo Vidoni “ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile”. Tale mappatura, però, non deve fermarsi solo alle mansioni da svolgere e alla disponibilità degli strumenti tecnologici (in particolare, reti virtuali, desktop virtuali, applicativi informatici e banche dati digitali, oltre che l’hardware necessario). Occorre avere presente che il lavoro agile non coincide con il lavoro da casa, attivato in modo affrettato e urgente a marzo. Il lavoro agile è da intendere come lavoro “ovunque”, privo di una strutturazione fissa di sedi di lavoro e di segmenti rigidi di orario. Certo, la disponibilità di connessioni sicure, piattaforme informatiche, firma digitale, laptop e smartphone è utilissima e per certi versi indispensabile. Ma, potrebbe rivelarsi non sufficiente, ad esempio nel caso – abbastanza diffuso – di presenza di banche dati cartacee".
"La mappatura, quindi, - conclude Scuglia - può portare ad evidenziare che tra i “non luoghi” del lavoro agile, vi sia anche la sede ordinaria, da utilizzare per non produrre ritardi e inefficienze. Ovviamente, gli accessi alla sede vanno comunque regolamentati. Lì si può permettere in orari non di punta e previa comunicazione del lavoratore agile, volta ad ottenere dalla sede di lavoro la conferma che l’accesso ai locali in una certa fascia oraria della mattinata non pregiudichi misure di sicurezza, come la “densità” delle persone all’interno degli uffici. Con la consapevolezza che la massima flessibilizzazione organizzativa non esclude l’accesso alla sede (da effettuare, evidentemente, però in orari non a rischio affollamento) ed impone l’assegnazione di compiti precisi, su base periodica (settimanale, almeno), la mappatura assume una funzione non semplicemente di ricognizione dell’esistenza di strumenti, ma della capacità effettiva di lavorare senza vincoli logistici particolari, garantendo però risultati misurabili. In assenza di ciò, anche la presenza di dotazioni informatiche potrebbe non permettere l’erogazione dei servizi con l’efficienza richiesta dalla normativa.
Andando oltre agli adempimenti giuridici, sul piano pratico il Dpcm non sospende i termini dei procedimenti amministrativi e lascia aperti i servizi scolastici e non solo quelli. È impensabile sospendere poi l’assistenza sociale alle fasce deboli della popolazione o bloccare i cantieri in corso. Ne consegue che in questa seconda fase agli enti locali restano ben pochi spazi di manovra.263 del d.l. 34/2020. E comunque l’Ente ha provveduto con deliberazione di giunta municipale n^ 202 del 30 ottobre scorso (Atto facilmente consultabile all’albo pretorio online) a fissare i criteri, procedendo a tutti gli adempimenti preliminari dovendo garantire la continuità dell’azione amministrativa. Infine per quanto riguarda l’affollamento della sede comunale si tratta di un pericolo che non si corre data la grave carenza di risorse umane ( 130 dipendenti su una dotazione di 233).In questo caso il numero ridotto di dipendenti aiuta a limitare l’esposizione al pericolo".
