Svolta nel processo d'Appello "Maestrale-Olimpo-Imperium", il maxi procedimento scaturito dall'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sulle presunte attività delle cosche del Vibonese. La Terza sezione penale della Corte d'Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Antonio Battaglia, con a latere i consiglieri Antonio Giglio e Carlo Fontanazza, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Procura contro la sentenza pronunciata il 20 marzo 2025 dal giudice dell'udienza preliminare nel rito abbreviato.

La decisione è maturata dopo l'accoglimento dell'eccezione processuale sollevata dalle difese, inizialmente dagli avvocati Sergio Rotundo e Michelangelo Miceli e successivamente condivisa dagli altri legali degli imputati.

Al centro del confronto vi erano le modalità con cui era stato depositato l'atto di impugnazione del pubblico ministero. La Corte ha rilevato che, per le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato dopo il 31 marzo 2025, la normativa impone il deposito esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico, prevedendo l'inammissibilità dell'impugnazione qualora vengano utilizzate modalità differenti.

Secondo i giudici, nel caso in esame tale prescrizione non sarebbe stata rispettata. A sostegno della decisione è stata richiamata anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che considera inammissibile l'appello del pubblico ministero presentato tramite posta elettronica certificata anziché mediante il portale telematico previsto dalla legge.

La Procura aveva sostenuto la validità del cosiddetto "doppio binario", richiamando un decreto organizzativo del presidente del Tribunale di Catanzaro che avrebbe consentito, in alcune ipotesi, il deposito cartaceo degli atti fino al 30 giugno 2026. Una ricostruzione che la Corte non ha condiviso, ritenendo che il provvedimento riguardasse esclusivamente problematiche organizzative interne dell'ufficio Gip-Gup e non un malfunzionamento del sistema telematico tale da giustificare una deroga alle modalità di deposito previste dalla normativa. Respinta anche la richiesta subordinata di rimessione in termini, non essendo stati ravvisati i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore.

Tra le posizioni interessate dalla decisione figura anche quella dell'avvocato Francesco Sabatino, assolto in primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste" e nei cui confronti la Direzione distrettuale antimafia aveva proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.

La declaratoria di inammissibilità riguarda complessivamente le impugnazioni proposte dalla Procura nei confronti di 35 imputati, con la conseguenza che, per tali posizioni, resta efficace la sentenza pronunciata in primo grado.

Gli imputati interessati dal provvedimento sono: Pasquale Anastasi, Rocco Anello, Tommaso Anello, Vincenzo Barba, Domenico Bartone, Vincenzo Calafati, Maria Vittoria Errigo, Antonio Facciolo, Claudio Fiumara, Giacomo Franzoni, Michele Galati, Ottavio Galati, Salvatore Domenico Galati, Carmine Il Grande, Egidio Il Grande, Francesco La Rosa, Alfonso Luciano, Antonio Mancuso, Domenico Mancuso, Francesco Mancuso, detto "Bandera", Giuseppe Mangone, Andrea Mantella, Paolo Mercurio, Gaetano Molino, Salvatore Morelli, detto "l'Americano", Salvatore Palmieri, Domenico Polito, detto "Ciota", Giuseppe Prostamo, detto "Ciopane", Umberto Pugliese, Demetrio Putortì, Giuseppe Raguseo, Francesco Sabatino, Davide Surace, Diego Surace e Antonio Massimiliano Varone, detto "U Cagnolu".

La pronuncia rappresenta un passaggio di rilievo nell'ambito del maxi processo Maestrale-Olimpo-Imperium, poiché definisce, sotto il profilo processuale, il destino delle impugnazioni proposte dalla pubblica accusa nei confronti delle assoluzioni, totali o parziali, e delle altre posizioni interessate dal giudizio abbreviato di primo grado.