Scarcerato uomo del Vibonese, era stato beccato con 8 kg di droga (NOME)
Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Crotone, in accoglimento dell'istanza difensiva depositata dall'avv. Francesco Capria ha ordinato l’immediata scarcerazione di Piccolo Davide da Nicotera (VV).
La presente vicenda traeva origine da una perquisizione veicolare effettuata dalal Guardia di Finanza di Crotone all'esito di un rocambolesco inseguimento che portava al rinvenimento, in un doppiofondo della autovettura condotta dall'imputato, di circa otto kg. di hashish e di circa diecimila euro in contanti.
All'esito del giudizio di primo grado il Pubblico Ministero chiedeva la condanna del Piccolo alla pena di cinque anni di reclusione ritenendo sussistente l'aggravante dell'ingente quantitativo in quanto, all'esito degli accertamenti tecnici irripetibili, si era accertato che il principio attivo ricavabile dalla sostanza fosse pari ad 1,4 kg.
L'avv. Capria, invero, richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 14722/2020 ric. Polito, ha evidenziato che per poter ritenere sussistente l’aggravante dell'ingente quantitativo è necessario che il quantitativo di principio attivo deve superare i due chilogrammi.
Il Gup, in accoglimento del rilievo difensivo, previa esclusione dell'aggravante speciale dell'ingente quantitativo, condannava il Piccolo alla pena di anni tre di reclusione.
All'esito del processo di primo grado l'avv. Capria depositava istanza di revoca della misura cautelare richiamando gli insegnamenti della Suprema Corte in base ai quali “in materia di misure cautelari personali vi è l’impossibilità di applicare la custodia in carcere laddove sia pronosticabile l’irrogazione di una pena non superiore a tre anni di reclusione, di cui all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. che costituisce una regola di valutazione della proporzionalità della custodia in carcere di cui va tenuto conto, ai sensi dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., anche nella fase dinamica della misura cautelare, in particolare allorché sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, evenienza che impone la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva”. (cfr. Cass. Pen. sez. V^ n. 4948/2021).
Il Gup, facendo proprio anche in questo caso il rilievo difensivo, disponeva l'immediata scarcerazione di Piccolo Davide.
