Si chiude con una decisione di inammissibilità il ricorso presentato da Laura Maggiulli davanti alla Corte di Cassazione, che ha di fatto confermato la legittimità dei sequestri probatori disposti nell’estate 2025 dalla Procura di Paola e già convalidati dal Tribunale di Cosenza.

Al centro della vicenda due distinti provvedimenti di sequestro emessi a luglio 2025 nell’ambito di un’articolata attività investigativa. Il primo riguardava armi, munizioni, sistemi di sicurezza e impianti di videosorveglianza, nell’ambito di un’indagine per ipotesi di omessa custodia. Il secondo aveva invece interessato dispositivi elettronici, tra cui computer e smartphone, acquisiti nel contesto di un procedimento per presunti reati di falso e ricettazione.

Secondo la difesa, i provvedimenti sarebbero stati privi di adeguata motivazione e non avrebbero dimostrato in modo sufficiente il cosiddetto “fumus” dei reati contestati. In particolare, era stata contestata sia la natura di alcune armi ritenute di valore storico sia l’effettiva necessità del vincolo probatorio sui beni informatici, ritenuti non supportati da riscontri concreti.

La Corte di Cassazione ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come le questioni sollevate non fossero state sviluppate in modo puntuale nei gradi precedenti e risultassero formulate in maniera generica e non coerente con i limiti del giudizio di legittimità.

I giudici hanno ribadito che, in materia di sequestro probatorio, il controllo del giudice riguarda esclusivamente la plausibile configurabilità del reato e la potenziale utilità degli oggetti sequestrati ai fini delle indagini, senza entrare nel merito della fondatezza dell’accusa.

Un ulteriore passaggio riguarda la questione della confisca delle armi. La Suprema Corte ha escluso l’interpretazione proposta dalla difesa sull’applicazione della normativa di riferimento, chiarendo che si tratta di ipotesi di confisca obbligatoria prevista dalla legge. Saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti per distinguere eventuali beni di natura storica e verificare le condizioni di custodia e sicurezza.

Respinte anche le contestazioni relative ai dispositivi informatici sequestrati. Secondo la Cassazione, la censura difensiva risulterebbe priva di fondamento logico nella parte in cui contesta la mancata individuazione di un file che, secondo la stessa difesa, non sarebbe mai esistito, mentre il Tribunale aveva già ritenuto sussistente l’interesse investigativo sui supporti digitali.

La decisione chiude dunque un ulteriore capitolo del procedimento, confermando l’impianto dei sequestri e rinviando alle successive fasi investigative gli eventuali ulteriori approfondimenti.