La Banca Popolare del Mezzogiorno, già Banca Popolare di Crotone ed oggi BPER sosteneva che il Sig. M.P., in qualità di legale rappresentante della M. S.r.l., avesse prestato fidejussione per 275mila euro in favore di un’altra società, corrente in Rende, mediante sottoscrizione apposta il 3 agosto 2004, alla filiale del medesimo istituto. A seguito di un’esposizione debitoria della società garantita, all’allora Banca Popolare di Crotone, avvalendosi della fidejussione, l’istituto di credito predetto perveniva a richiedere emissione di decreto ingiuntivo per 35.665,56 euro complessivi nei confronti di tutti i soggetti sottoscrittori di tale garanzia, tra cui la Banca, presume e pretende (con forza e insistenza inaudita), la sussistenza anche della M. S.r.l. Orbene, è da osservare come M.P. abbia sempre disconosciuto la sottoscrizione di tale fidejussione. La fidejussione iniquamente utilizzata dall’Istituto di credito, anche a mezzo di un decreto ingiuntivo ha cagionato non pochi danni al M.P., in proprio e in qualità di legale rappresentante della M. S.r.l., che si è trovato a  fronteggiare problematiche ingiuste e paradossali, per una firma mai apposta sul predetto documento “incriminato”. Da ultimo, veniva proposta da parte della Banca Popolare del Mezzogiorno, addirittura istanza di fallimento, comunque seccamente rigettata dal Tribunale di Catanzaro. E’ indubbio che la Banca Popolare abbia cagionato (e stia continuando a cagionare) notevoli disagi e nocumenti alla M. S.r.l. ed al suo amministratore unico,  avendo proceduto finanche alla iscrizione presso la Centrale Rischi di un credito, assolutamente ingiusto ed avendo proceduto ad esecuzioni mobiliari deplorevoli, anche per l’immagine dell’odierno istante. A seguito di tali deprecabili episodi, tra cui si reitera, la proposizione di varie azioni esecutive e addirittura la detta istanza di fallimento, alquanto infondata e temeraria, il Sig. M.P. proponeva, difeso dall'avvocato Giacomo Maletta del foro di Catanzaro, avverso la Banca Popolare del Mezzogiorno querela di falso innanzi al Tribunale di Crotone. La causa veniva iscritta al numero 1561/2012, G.I. Rosella Nocera.

Querela di falso. Si costituiva la Banca Popolare del Mezzogiorno, negando ogni addebito ed insistendo addirittura per la inammissibilità. Il Tribunale di Crotone con una ordinanza di superbo e perentorio rilievo, nella persona del giudice Nocera, rigettava le eccezioni (temerarie) di inammissibilità della azione spiegata di querela di falso ed ammetteva prove testimoniali come richieste dalle parti, riservandosi all’esito sulla richiesta Ctu grafologica, domandata da ambo le parti. Successivamente, il giudice ammetteva Ctu grafologica al fine di accertare se la firma sulla ridetta fidejussione appartenesse o meno al Sig. M.P, nominando Ctu l’architetto Antonio Garrubba. Tuttavia il risultato cui perveniva il Ctu era paradossale. “….Si certifica a beneficio della verità, che le firme in verifica apposte in calce alla fideiussione recante la data del 3 agosto 2004 a nome apparente di P.M. risultano autografe (vere) ossia appartengono alla mano di P. M., le stesse sono state vergate con il metodo della dissimulazione (consiste nel modificare la propria vera firma per poterla successivamente contestarla).

Domanda bocciata. Tale risultato veniva contestato dai periti di parte attrice. Il Garrubba, tuttavia, non teneva in alcuna considerazione le osservazioni predette. La stesura definitiva veniva così depositata il 12 novembre 2015. Ma non è finita qui! Alla data del 19 giugno 2016, il giudice del Tribunale di Crotone, Cerminara, convocava il Ctu querelato per rendere dovuti chiarimenti e ponendo ulteriori quesiti volti a comprendere il metodo di analisi utilizzato e se  la sovrapposizione dei timbri che si intravedono avesse potuto influire sull’autenticità delle firme ”.  Garrubba non spiegava alcunchè e non mutava alcun giudizio. P.M.  procedeva tramite il proprio legale, avvocato Giacomo Maletta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 373 c.p. a querelare Garrubba, dinanzi alla Procura della Repubblica di Crotone, mentre il Tribunale Civile nonostante la querela depositata in atti e l’istanza reiterata di rinnovo della Ctu  decideva di trattenere la causa in decisione, la quale si concludeva con un rigetto della domanda attrice, sottesa sull’elaborato peritale di Garrubba. Nel mentre, è da rilevare come la Procura della Repubblica avesse proceduto, a mente della querela sporta, a nominare Silvana Iuliano quale perito per verificare gli infausti risultati, cui era pervenuto Garrubba.

Le firme comparate. Con incarico del 19.02.2019, il procuratore della Repubblica  Capoccia poneva alla grafologa Iuliano il seguente quesito:  “Accerti il consulente, previo eventuale saggio grafico, esaminata la documentazione in atti ed acquisita ogni eventuale altra documentazione presso uffici pubblici e privati su cui è riportata la firma autografa di P. M. ed in particolare quella depositata presso il Tribunale di Crotone nel procedimento n. 1561/2012 RGAC, nonché le consulenze d’Ufficio e di parte già prodotte, l’appartenenza a P. M. delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione presentata il 3 agosto 2004 alla Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone per euro 275mila disconosciute dal medesimo”. La professoressa Iuliano, richiedeva diverse firme di comparazione a P.M e acquisiva firme dal medesimo apposte in atti pubblici, debitamente allegati alla perizia. La grafologa della Procura, asseriva che “dall’attenta analisi delle firme in verifica è risultato che esse non sono state apposte da P. M., pertanto sono da considerarsi apocrife e provenienti da una maldestra imitazione, operata da una mano aliena”. La grafologa della Procura, si badi bene, ha acquisito firme che vanno dal 2003 al 2019, autografe, dal momento che la maggior parte di esse sono state apposte su atti notarili, nonchè su patenti di guida e passaporti. L’esame della Iuliano è stato compiuto utilizzando prevalentemente le firme autografe comparative degli anni 2004 e 2005, in considerazione del fatto che la fidejussione in verifica riporta l’anno 2004. Iuliano ha concluso il proprio lavoro asserendo “Possiamo concludere che esse non provengono dalla mano dello stesso, bensì da un maldestro tentativo di imitazione ad opera di una mano aliena, pertanto sono da ritenersi apocrife”. Occorre, ancora, esplicitare come in data  25 maggio 2019, il pm Pasquale Festa, titolare del procedimento aperto contro Garrubba alla Procura di Crotone richiedesse dei chiarimenti alla stessa Iuliano. In particolare, veniva richiesto alla stessa se nel documento depositato nella causa civile vi fossero errori macroscopici o alterazioni evidenti dai quali potersi desumere la volontà falsificatoria dell’indagato ovvero le diverse conclusioni fossero addebitabili ad un mero errore di valutazione. La professoressa Iuliano in data 29 luglio 2019 rispondeva al quesito posto, focalizzando una serie di discrasie della perizia di Garrubba, tra le quali a titolo meramente esemplificativo, l’errore nella comparazione della distribuzione pressoria, nelle firme in verifica o la misurazione delle firme in verifiche ed autografe, attraverso una misurazione manuale, ovvero con un semplice righello! Il perito della Procura non ha mancato di sottolineare come sussista una incontestabile pendenza verso destra di tutti gli assi letterali delle firme autografe, che viene dal Ctu equiparata a quella delle firme in verifica, le quali presentano svariati orientamenti assiali ( verso destra, sinistra, dritti). Tale caratteristica grafica non potrebbe mai essere soppressa da P. M. ed anche qualora questi avesse tentato di esperire una dissimulazione, tale caratteristica si sarebbe pacificamente riproposta. Pertanto,” l’ipotesi della dissimulazione è da scartare”. Secondo Iuliano la scarsa preparazione tecnica, ovvero non acquisita in ambito universitario, ha contribuito a fuorviare le considerazioni del Ctu, con una impostazione del lavoro del tutto errata e censurabile, dal punto di vista tecnico. Dunque, il risultato cui è pervenuto l’architetto Garrubba è palesemente erroneo e destituito di fondamento. Le indagini di cui al procedimento penale anzidetto sono state chiuse e il Garrubba ha chiesto di essere sottoposto a interrogatorio. Non si conoscono le determinazioni della Procura e soprattutto non si riesce a immaginare se Garrubba seguirà la via dell’errore grave o se invero difenderà il proprio elaborato. Di certo, M.P. tramite l’avvocato Giacomo Maletta  ha già notificato e iscritto a ruolo atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, sottesa sulla perizia del Garrubba, giudicata inattendibile dal perito della Procura e richiedendo l’acquisizione della C.T. della Iuliano.

La prova del processo. Nel mentre, è in procinto di essere notificata una richiesta di ristoro dei danni patiti e patendi a Garrubba, il quale sulla base del principio del neminem laedere,  sarebbe tenuto a rispondere dei gravi danni quale diretta conseguenza delle sue errate valutazioni nei confronti di. M. P. . La Ctu, lo si ricorda, costituisce,  uno strumento che mira a costituire una “prova dirimente nel processo”. Da ciò la sua notevole rilevanza e la necessità che esso sia caratterizzato da oggettività e serietà, in modo da non costituire un’arma fornita ad una delle parti per raggiungere illeciti obiettivi. Pensare che una sentenza di primo grado di un Tribunale civile sia stata fondata su una perizia inficiata da gravissimi errori, secondo il perito della Procura, fa riflettere e preoccupare.