Ndrangheta nel Vibonese, annullata la contestazione associativa a carico del boss (NOME)
La Corte di Cassazione ha annullato la contestazione associativa senza rinvio (relativa alla condotta di promotore) per Leone Soriano, presunto boss di ndrangheta di Filandari. Con sentenza n. 37636/16 emessa il 20 aprile 2016 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza del 28.05.2015 della Corte d’appello di Catanzaro che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, condannava Leone Soriano e altri per il reato di associazione di tipo mafioso.
Secondo la Suprema Corte, con riferimento, in particolare, al reato associativo, la sentenza d’appello era pervenuta alla "reformatio in peius" senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale, sulla sola base di una diversa rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e in assenza di una “motivazione rafforzata”.
Il Giudice del rinvio, rinnovava l’istruttoria dibattimentale disponendo l’escussione dei collaboratori di giustizia Mantella, Polito, Servello, Iannello, Arena, Fuduli, Mancuso (quest’ultimo solo relativamente alle circostanze inerenti il presente processo e, sempre purché relativa ai periodi temporali in contestazione e dei testi Deodato, Maiolo e Castagna Filippo), emetteva sentenza di condanna, ritenendo Leone Soriano promotore e direttore dell’associazione criminale (dal 2007 al 2010).
In effetti con la “prima” sentenza d’appello, così come specifica la stessa Corte di Cassazione, la Corte territoriale motivava il rovesciamento della decisione escludendo che "si sia trattato di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia" ed infatti nella motivazione si insiste nel sottolineare che "alla decisione di colpevolezza si è pervenuti attraverso una riconsiderazione di altri elementi di prova, ritenuti trascurati dal primo giudice". In particolare: "Le chiamate in reità dei due collaboratori Servello e Polito vengono rivalutate e le loro dichiarazioni ritenute credibili nonostante il Tribunale li avesse ritenuti testimoni inattendibili". Vengono poi rivalutate "le intercettazioni ambientali da cui il giudice di appello desume la soggezione e l’intimidazione a carico della popolazione; vengono considerati elementi di riscontro anche alcune sentenze rese in precedenza; allo stesso modo vengono valorizzati i colloqui registrati in carcere; le stesse dichiarazioni reticenti delle vittime sono considerati elementi dimostrativi dell’esistenza di un’associazione; infine, la partecipazione degli imputati viene ritenuta provata soprattutto attraverso i reati fine”.
Leone Soriano, quindi, veniva condannato alla pena di anni 13 e mesi 5 di reclusione, ritenuto il vizio parziale di mente. La Corte di Cassazione, adesso e come detto, ha annullato la contestazione associativa senza rinvio relativa alla condotta di promotore per Leone Soriano (difeso dagli avvocati Diego Brancia e Luca Cianferoni) e anche ha annullato con rinvio per Leone Soriano in relazione alla rideterminazione della pena per il ritenuto vizio parziale di mente.
