'Ndrangheta, ecco i motivi dell'assoluzione dell'avvocato del foro di Vibo (NOME e FOTO)
Il gup distrettuale di Catanzaro, Pietro Agosteo, ha depositato oltre 1.200 pagine di motivazioni nella sentenza pronunciata lo scorso 20 marzo nel filone abbreviato del maxi‑processo “Maestrale‑Carthago”, nato dall’unione delle operazioni “Maestrale”, “Olimpo” e “Imperium” coordinate dalla DDA di Catanzaro. Il giudizio ha coinvolto 91 imputati, e si è chiuso con 50 condanne, 39 assoluzioni e due prescrizioni.
Tra le assoluzioni spicca quella dell’avvocato del foro di Vibo Valentia, Francesco Sabatino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa: la Procura aveva chiesto per lui 8 anni e 9 mesi di reclusione, ma il GUP lo ha assolto pienamente. Accolte le tesi difensive degli avvocati Michelangelo Miceli e Sergio Rotundo.

Le accuse contro Sabatino
L’accusa sosteneva che Sabatino avrebbe messo a disposizione del sodalizio mafioso servizi connessi alla sua attività professionale da avvocato: tra questi, favorire l’elusione delle investigazioni, garantire accesso a notizie riservate su indagini in corso, e mantenere canali di comunicazione tra soggetti detenuti e l’esterno.
Le prove dell’accusa si basavano su intercettazioni telefoniche e ambientali, su documenti investigativi (analisi delle telecamere di videosorveglianza, servizi OCP), nonché sulle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia come Andrea Mantella, Emanuele Mancuso, Raffaele Moscato, Bartolomeo Arena e Pasquale Alessandro Megna.
Le ragioni dell’assoluzione
Nel deposito motivazionale, il GUP Agosteo osserva che le conversazioni intercettate tra Sabatino e il boss di Zungri, Peppone Accorinti, non contenevano elementi illeciti oltre l’attività difensiva. I colloqui riguardavano questioni strettamente connesse al mandato professionale, non attività illecite. Inoltre, non si è riscontrato alcun comportamento che eccedesse il perimetro della difesa, né elementi di contributo causale concreto a favore del sodalizio mafioso. Le accuse relative a richieste di informazioni sui procedimenti, ritardi di misure cautelari o comunicazioni con persone detenute sono state valutate nel contesto dell’attività legale lecita. Alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poi, sono risultate generiche, inattendibili o prive di riscontri probatori oggettivi, rendendone inconsistente l’uso come prove decisive.
