Sei anni di reclusione per detenzione di due chili e 300 grammi di cocaina. Questa la pena che il gup del Tribunale di Termini Imerese, al termine del giudizio con rito abbreviato, ha inflitto a Domenico Iannello, 39 anni, di San Giovanni di Mileto, arrestato il 17 luglio dalla Guardia di Finanza. Iannello era partito dal Vibonese diretto verso Palermo quando grazie all’ausilio dei cani antidroga, la Guardia di Finanza aveva scoperto nel vano motore della Fiat Punto guidata dal vibonese, l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente divisa in due panetti.
Tribunale Termini Imerese
L’auto era stato quindi portata dai finanzieri in un’officina per essere smontata e perquisita da cima a fondo ed infine sequestrata. Comparso per il giudizio con rito abbreviato dopo una richiesta della Procura di giudizio immediato, nei confronti di Iannello - per come richiesto dagli avvocati Antonio Porcelli e Giuseppe Monteleone - il gup ha escluso l'aggravante dell'ingente quantità in relazione alla contestazione sula detenzione dello stupefacente. Iannello si trova attualmente agli arresti domiciliari. 
In merito all'articolo di cui sopra, in data 3 marzo 2016, dalla signora Fortunata Iannello, congiunta di Domenico Iannello, riceviamo una richiesta di rettifica che pubblichiamo integralmente.

"Spett.le redazione di zoom24, la presente al fine di ratificare l’articolo pubblicato su Vs giornale in data 02.03.2016 alle ore 18.28 dal titolo “ Cocaina in auto: vibonese condannato in Sicilia a 6 anni di reclusione”. La notizia non corrisponde allo stato delle cose. La cocaina rinvenuta era complessivamente 2.021,26. Il principio attivo 1.256,94, pertanto nettamente inferiore a quanto stabilisce la Corte di Cassazione, S.U., la quale stabilisce che ai fini della contestazione della detenzione del quantitativo ingente, e pertanto l’applicazione della circostanza aggravante ex art. 80, c. 2 del dpr 9 ottobre 19990 n. 309, occorre che sia superiore a “2000 volte” il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006,. Pertanto, nei confronti del Iannello, difeso dall’avv. Porcelli e Monteleone, la circostanza aggravante non doveva neanche essere contestata come capo di imputazione, il venire meno della stessa era determinata dalle stesse disposizioni legislative e dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, S.U. La ringrazio per la gentile ratifica".

Sin qui la richiesta di rettifica della signora Iannello. Da parte nostra ci limitiamo a pubblicare sotto il capo di imputazione nel quale era contestata l'aggravante dell'ingente quantità.

ingente quantità

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