Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista N.D., cittadino straniero residente ad Acquaformosa, accusato di aver dichiarato falsamente i requisiti di residenza nella domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza.

Nel 2020, l’uomo era stato imputato per truffa aggravata ai danni dell’INPS (art. 640 bis del Codice penale), poiché – secondo l’accusa – avrebbe attestato falsamente di risiedere in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come previsto dal decreto istitutivo del beneficio.

La condanna in primo grado a un anno di reclusione

Il procedimento si era inizialmente concluso davanti al Tribunale di Castrovillari, dove, all’esito del rito abbreviato richiesto dalla difesa, N.D. era stato dichiarato colpevole del reato contestato e condannato a un anno di reclusione e 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche, ritenendole equivalenti all’aggravante contestata.

L’appello e la svolta in Corte d’Appello di Catanzaro

Contro la sentenza, l’avvocato Gennaro Capparelli del foro di Acquaformosa ha presentato ricorso in appello, fondato su due motivi principali: l’insussistenza del reato di truffa, poiché l’elemento del dolo non risultava provato; l’erronea interpretazione delle norme europee in materia di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri residenti di lungo periodo.

Alla udienza del 7 luglio 2025, la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto integralmente il ricorso della difesa, assolvendo N.D. con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Le motivazioni della sentenza: prevale il diritto europeo

Nella motivazione, la Corte ha anzitutto riqualificato la fattispecie contestata in riferimento all’art. 7 del decreto-legge n. 4/2019 (convertito con legge n. 26/2019), che disciplina le disposizioni urgenti sul Reddito di cittadinanza.
I giudici hanno sottolineato che la truffa aggravata prevista da tale norma riguarda frodi volte a ottenere agevolazioni fiscali o economiche, non benefici di natura assistenziale come il Reddito di cittadinanza.

Nel merito, la Corte ha richiamato la Direttiva Europea 109/2003, che sancisce la parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri soggiornanti di lungo periodo in materia di prestazioni sociali e protezione sociale, evidenziando la prevalenza del diritto europeo sulle norme interne contrastanti.

L’avvocato Capparelli: “Una sentenza che ristabilisce giustizia e chiarezza”

Soddisfazione da parte del legale difensore, avv. Gennaro Capparelli, che ha commentato la decisione come un importante riconoscimento della gerarchia delle fonti del diritto: “Questa sentenza – ha dichiarato – ristabilisce giustizia e chiarisce che le direttive e i trattati internazionali, in particolare quelli europei, devono sempre prevalere sulla normativa nazionale. È un principio fondamentale dello Stato di diritto, a tutela dei cittadini e della corretta applicazione delle leggi.”

Una decisione che fa giurisprudenza

Il caso rappresenta un precedente rilevante in materia di accesso ai benefici sociali per cittadini stranieri, riaffermando l’obbligo per il legislatore italiano di uniformarsi al diritto dell’Unione Europea.
Una sentenza che non solo assolve un uomo, ma ribadisce un principio: l’uguaglianza di trattamento e il rispetto delle norme europee restano pilastri fondamentali della giustizia.