Il Rende non ci sta e medita il ricorso al Collegio di garanzia del Coni
Il club biancorosso non è stato ripescato perché la seconda fideiussione, adeguata ai parametri, è stata presentata in ritardo
Escluso dalla Lega Pro per una fideiussione ritenuta non idonea, il Rende non ci sta ed è pronto ad appellarsi al Collegio di garanzia del Coni per far valere i propri diritti e trasformare in realtà il sogno ripescaggio sfumato in extremis per la decisione del Consiglio federale. In pratica, dopo aver sistemato il terreno di gioco del "Lorenzon", presentato il fondo perduto di 300 mila euro, dato ampie garanzie, i biancorossi si ritrovano fuori perché la seconda fideiussione, adeguata ai parametri, è stata presentata in ritardo.
La motivazione della Figc. Il Consiglio Federale, vista la domanda di ripescaggio al Campionato Serie C 2017/2018 presentata dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l.; visti i Comunicati Ufficiali n. 113/A del 3 febbraio 2017, n. 163/A del 26 maggio 2017, n. 183/A del 26 giugno 2017, n. 185/A del 26 giugno 2017, n. 189/A del 26 giugno 2017 e n. 10/A del 14 luglio 2017; esaminate le relazioni in data 3 agosto 2017, che riportano le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017 ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2017/2018; considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato:
a) entro il termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due fideiussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità;
b) in data 1° agosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità;
ritenuto che, alla luce di quanto esposto, la società Rende Calcio 1968 S.r.l. non ha soddisfatto nel termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, tutti i requisiti prescritti per l’accoglimento della domanda di ripescaggio; visto l’art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda presentata, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l. E' stato infine disposto che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alla predetta società l’assegno circolare relativo al contributo straordinario nonché quant’altro allegato alla domanda di ripescaggio. 2 Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 384/A del 16 maggio 2016.
