Crolla l’accusa per droga, assolto giovane del Vibonese
Il Tribunale di Vibo ha emesso una sentenza liberatoria con la formula "per non aver commesso il fatto". Fondamentale l’arringa dell’avvocato difensore, che ha smontato il castello accusatorio
Si chiude con un’assoluzione piena una vicenda giudiziaria che durava dal 2020. Il Tribunale di Vibo Valentia ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di un giovane originario di Santa Domenica di Ricadi, difeso dall'avvocato Carmine Pandullo, dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il ragazzo era finito sotto processo in seguito a un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Vibo Valentia che, il 12 agosto 2020, aveva portato al sequestro di circa 4 grammi di cocaina e di un quantitativo di marijuana pari a 133 dosi medie singole. Sulla base di quel rinvenimento, la Procura aveva impostato un solido castello accusatorio, culminato nella richiesta di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 3.500 euro.
La svolta processuale è arrivata grazie a un’efficace strategia difensiva. L’avvocato Carmine Pandullo, del Foro di Vibo Valentia, ha saputo evidenziare con precisione le crepe logiche e le ambiguità probatorie su cui si fondava l’accusa.
Punto centrale della difesa è stata la dimostrazione che l’imputato occupava l’immobile, teatro del rinvenimento, solo in via temporanea. Tale circostanza ha permesso al legale di escludere categoricamente l'esistenza di una "stabile e inequivoca signoria di fatto" del giovane sugli oggetti ritrovati. Inoltre, è emerso un elemento decisivo: la particolare conformazione dell'immobile rendeva il giardino facilmente accessibile a chiunque, privando di valore l’ipotesi che lo stupefacente potesse appartenere esclusivamente al ragazzo.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto le tesi difensive, riconoscendo che la sola presenza materiale dello stupefacente in un immobile non costituisce, di per sé, prova sufficiente per fondare un giudizio di colpevolezza. In assenza di ulteriori elementi che legassero univocamente il giovane alla droga o a una concreta attività di spaccio, il collegio giudicante ha applicato il cardine del nostro ordinamento: la prova della colpevolezza deve essere "oltre ogni ragionevole dubbio".
Venuta meno questa certezza, il Tribunale ha assolto l’imputato con la formula "per non aver commesso il fatto", ai sensi dell'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale.
