Giunge a una svolta formale la complessa vicenda giudiziaria e amministrativa legata allo scioglimento del Consiglio comunale di Acquaro. La Corte d’Appello di Catanzaro (Sezione Prima Civile), riformando parzialmente il precedente decreto del Tribunale di Vibo Valentia, ha accolto il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno e ha dichiarato l’incandidabilità del sindaco Giuseppe Barilaro.

Tuttavia, analizzando nel dettaglio la portata e la formulazione del dispositivo pronunciato dai giudici d'appello, emerge un dato di fondamentale rilevanza pratica ed elettorale: il primo cittadino non decade né subisce un’effettiva estromissione della guida del Comune, poiché i due turni amministrativi previsti dalla legge sono di fatto già trascorsi.

Il contesto dello scioglimento nel settembre 2023

Per comprendere la vicenda occorre fare un passo indietro al 18 settembre 2023, data in cui con decreto del Presidente della Repubblica fu disposta la misura dello scioglimento dell'organo consiliare del Comune di Acquaro ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali (T.u.e.l.), su proposta del Ministro dell'Interno e in seguito agli accertamenti condotti dalla Commissione d'accesso prefettizia.

Successivamente allo scioglimento, il Tribunale di Vibo Valentia (con decreto del 10 settembre 2025) aveva inizialmente rigettato la richiesta di incandidabilità avanzata nei confronti di Barilaro, escludendo nessi diretti o condizionamenti volontari tra l'agire del sindaco e le consorterie criminali locali. Decisione contro cui il Ministero dell'Interno ha proposto reclamo in Appello.

La pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro

La Corte d’Appello di Catanzaro, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ridefinito la natura della misura dell'incandidabilità ex art. 143 co. 11 Tuel, ribadendo che essa non presuppone necessariamente una responsabilità penale o una collusione dolo-intenzionale con la criminalità organizzata. È sufficiente, secondo i magistrati d'appello, una condotta anche solo colposa o inerte nella vigilanza e nella gestione della cosa pubblica che abbia agevolato o non contrastato adeguatamente le ingerenze esterne.

Perché il sindaco non decade e resta candidabile

È proprio nella formulazione testuale del dispositivo che risiede il nodo fondamentale della questione: la sanzione interdittiva è disposta ed esaurisce i suoi effetti tassativamente con riferimento ai «due turni elettorali successivi» rispetto al decreto di scioglimento. Dal 18 settembre 2023, data di adozione del decreto del presidente della Repubblica di scioglimento, ci sono state, il ⁠5 e 6 ottobre 2025, le elezioni regionali della Calabria e, il ⁠23 e 24 novembre 2025, le elezioni amministrative comunali. Trattandosi, dunque, di una limitazione temporale calibrata per legge sui due turni elettorali immediatamente seguenti all'atto d'imperio governativo, ed essendosi detti due turni già svolti ed esauriti nel periodo intercorso tra il D.P.R. di scioglimento e il deposito della sentenza d'appello, la pronuncia di incandidabilità cessa di produrre effetti ostativi diretti. Di conseguenza, Giuseppe Barilaro non subisce alcuna decadenza attuale e conserva intatto il ruolo di primo cittadino di Acquaro.